Espulsione dello straniero e attestazione di conformità della copia notificata (Cass. civ. Sez. I n. 3206 del 08.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, l’art. 23, comma 1, d. lgs. n. 82/2005 e l’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 richiedono che la copia analogica del decreto prefettizio sia attestata conforme da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non necessariamente dall’autorità emittente. Le formalità di cui all’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, quali l’indicazione del numero dei fogli e la firma a margine di ciascun foglio intermedio, non sono prescritte a pena di nullità e la loro mancanza resta assorbita dall’attestazione apposta sull’ultimo foglio. È legittimo il decreto di espulsione adottato nella pendenza del ricorso avverso il rigetto, per manifesta infondatezza, della domanda di protezione internazionale, poiché in tal caso la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Deducva l’omessa concessione del termine per la partenza volontaria e l’omessa valutazione dei legami familiari in Italia. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, ritenendo che i presupposti dell’espulsione dovessero essere verificati al momento dell’adozione del provvedimento.

Il giudice del merito rilevava che la domanda di protezione internazionale era stata respinta dalla Commissione territoriale per manifesta infondatezza e che il Tribunale aveva poi rigettato l’istanza di sospensiva dell’efficacia esecutiva. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità del provvedimento per omessa pronuncia su alcune doglianze. La Corte rigetta il motivo: il giudice del merito ha fatto uso della ragione più liquida, esaminando la domanda nel merito e rigettandola, con conseguente rigetto implicito delle questioni pregiudiziali. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto della pretesa, senza che occorra l’analitica confutazione delle tesi non accolte.

Con il secondo motivo il ricorrente censurava la notificazione della copia del decreto, priva di attestazione di conformità del Prefetto e dell’indicazione dei fogli. La Corte richiama l’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 e l’art. 23, comma 1, d. lgs. n. 82/2005. L’attestazione deve essere resa da un pubblico ufficiale autorizzato e non dall’autorità emittente, trattandosi di copia e non di originale. Richiama Cass. n. 24681/2022 e Cass. n. 31928/2019, secondo cui non è nullo il decreto prefettizio privo dell’attestazione del Prefetto quando la conformità è attestata dall’ufficio notificante.

La Corte conferma la più recente giurisprudenza (Cass. n. 3149/2024, Cass. n. 3081/2024) anche per le copie analogiche di documenti analogici. Le formalità dell’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000 non sono prescritte a pena di nullità e la loro mancanza è assorbita dall’attestazione sull’ultimo foglio. Il ricorrente, peraltro, ha dedotto solo un requisito formale, senza contestare in modo specifico la conformità.

Con il terzo motivo il ricorrente lamentava che la pendenza del giudizio di protezione internazionale impedisse l’espulsione. La Corte osserva che, nei casi di manifesta infondatezza ex art. 35-bis, comma 3, lett. c) d. lgs. n. 25/2008, la proposizione del ricorso non produce la sospensione automatica dell’efficacia esecutiva. Solo l’accoglimento dell’istanza sospensiva autorizza lo straniero a rimanere nel territorio nazionale. Il quarto motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile, avendo il giudice del merito motivato adeguatamente. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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