IRAP professionista: costo elevato non prova autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 3207 del 08.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il valore assoluto dei compensi, dei ricavi e dei costi, e il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione del professionista, potendo i compensi elevati riflettere il mero valore ponderale dell’attività e le spese consistenti derivare da costi afferenti all’aspetto personale. Qualora il contribuente impugni la cartella esattoriale, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere impositivo, indicando gli elementi di fatto necessari a integrare il presupposto d’imposta. L’onere probatorio della insussistenza dell’autonoma organizzazione resta invece a carico del contribuente nei casi in cui questi chieda il rimborso dell’imposta versata o abbia presentato la dichiarazione qualificandosi come soggetto IRAP senza provvedere al versamento.

Il Fatto

Il contribuente, professionista che svolge in via preponderante attività di commissario straordinario e liquidatore in procedure concorsuali, oltre che componente di collegi sindacali e consigli di amministrazione, riceveva una cartella esattoriale per IRAP relativa all’anno d’imposta 2010, per un importo complessivo di euro 48.568,63.

Impugnava l’atto davanti alla CTP di Caserta, deducendo l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, non disponendo di dipendenti né di beni strumentali. La CTP accoglieva il ricorso, valorizzando l’intuitus personae degli incarichi. La CTR della Campania, su appello dell’Ufficio, riformava la decisione, ritenendo i rilevantissimi costi e il valore della produzione esposti incompatibili con una gestione personale dell’attività. Il contribuente ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali si denuncia la violazione dell’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 446/1997 e l’omesso esame della dichiarazione fiscale in atti. Preliminarmente osserva che l’erronea intitolazione del motivo non ne impedisce la riqualificazione, purché dall’articolazione dello stesso sia individuabile il vizio denunciato.

Rileva il giudice di legittimità che il contribuente non ha trascritto in ricorso la dichiarazione né il modello fiscale. Tuttavia, l’Avvocatura generale dello Stato non ha contestato le allegazioni fattuali, limitandosi a sostenere che costi tanto elevati costituirebbero indice di autonoma organizzazione. La questione, già conosciuta dalla Corte per l’anno d’imposta 2009, viene decisa nel merito.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, attiene a un fatto storico e non alla omessa valutazione di deduzioni difensive. Il mancato esame di un documento è denunciabile solo se offre la prova di circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie.

Nel merito tributario, la Corte ribadisce che il valore assoluto dei compensi e dei costi, e il loro rapporto percentuale, non sono elementi utili a desumere l’autonoma organizzazione, poiché i compensi elevati possono riflettere il valore ponderale dell’attività e le spese consistenti derivare da costi personali, quali spese di rappresentanza, assicurazioni professionali o carburante. Tali poste rappresentano un mero elemento passivo, non correlato allo sviluppo della produttività.

Quanto all’ultimo motivo, la Corte accoglie la censura sulla ripartizione dell’onere probatorio. Poiché la controversia origina da una cartella esattoriale, spetta all’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere impositivo. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, in diversa composizione, per l’accertamento approfondito sui compensi e sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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