Espulsione dello straniero: legami familiari con zii e obbligo informativo sulla protezione internazionale (Cass. civ. Sez. 1 n. 10457 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il rischio di violazione della vita privata e familiare ex art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 è limitato ai legami familiari con parenti entro il secondo grado, con conseguente esclusione di quelli di grado ulteriore, quali gli zii. L’obbligo informativo sulla protezione internazionale di cui all’art. 10-ter, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 riguarda solo le operazioni di identificazione dello straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera o giunto a seguito di operazioni di salvataggio in mare, e non anche il successivo provvedimento di espulsione. I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici ex art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., con allegazione degli elementi fattuali posti a fondamento della censura.
Il Fatto
Un cittadino tunisino, giunto in Italia nel settembre 2023 e ospitato da familiari, dopo un incidente stradale e un ricovero ospedaliero riceveva la notifica di un decreto di espulsione con conseguente ordine di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri.
L’interessato proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace, che rigettava il ricorso. La pronuncia veniva impugnata per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla mancata valutazione del rischio di violazione di obblighi costituzionali e internazionali in caso di rimpatrio, sulla violazione dell’obbligo informativo in materia di protezione internazionale, sull’omesso esame del possesso di un passaporto valido e sulle precarie condizioni di salute del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto escluso la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, ritenendo che il Giudice di Pace abbia correttamente valutato i legami parentali allegati. La norma, nel prevedere il divieto di espulsione per motivi di tutela della vita privata e familiare, fa riferimento esclusivo ai rapporti con i parenti entro il secondo grado. I legami con gli zii paterni e materni, quali parenti di terzo grado, non possono pertanto integrare la fattispecie dell’inespellibilità, pena un’interpretazione estensiva non consentita.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 10-ter, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. L’obbligo di informare lo straniero sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri e sul rimpatrio volontario assistito opera solo nella fase delle operazioni di identificazione del cittadino straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Nel caso di specie, l’espulsione era stata adottata oltre un anno dopo l’ingresso regolare attraverso la frontiera, sicché l’obbligo informativo non era configurabile.
I motivi terzo e quarto sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. Il ricorrente non aveva allegato copia del passaporso di cui sosteneva il possesso, né aveva descritto in termini apprezzabili la natura e la gravità delle condizioni di salute che avrebbero reso l’espulsione incompatibile con il trattenimento e il viaggio.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di esenzione dalle spese processuali per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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