Nullità della notifica del diniego di protezione internazionale al richiedente accolto in centro: nessuna sanatoria per l’impugnazione tardiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 738 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del provvedimento di diniego della protezione internazionale al richiedente accolto in un centro di accoglienza deve avvenire, a norma dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del responsabile del centro, il quale cura la consegna al destinatario e ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale. Le forme prescritte dalla disciplina speciale, ispirate alla massima tutela della conoscenza effettiva dell’atto, non possono essere sostituite da modalità ritenute dal giudice equivalenti. La nullità della notifica difforme dal modello legale non è sanata, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., dalla mera circostanza che l’atto sia pervenuto a conoscenza del difensore del richiedente, quando l’impugnazione proposta nei termini di legge non sia tempestiva: solo la tempestiva proposizione del ricorso produce l’effetto di sanare ex tunc la nullità della notificazione.
Il Fatto
Un cittadino egiziano impugnava davanti al Tribunale di Genova il diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale. Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che la notifica del provvedimento era stata effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890/1982, modalità prevista solo per i richiedenti non accolti nei centri, e non con le forme speciali prescritte per gli ospiti delle strutture di accoglienza.
Ciononostante, il giudice di merito riteneva che l’atto avesse comunque raggiunto lo scopo, essendo stato portato a conoscenza effettiva del ricorrente tramite il difensore munito di procura e domiciliazione, cui la segreteria della Commissione aveva inviato una PEC con allegata copia della decisione. Su tale presupposto applicava il principio di sanatoria della nullità ex art. 156 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo l’unico motivo di ricorso, censura l’ordinanza del Tribunale per violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La disciplina speciale prevede che, per il richiedente accolto in un centro, la notificazione degli atti e dei provvedimenti del procedimento sia validamente effettuata presso la struttura, mediante documento informatico trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario facendogli sottoscrivere ricevuta e ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale.
La Corte osserva che tali modalità, più rigorose e garantiste, rispondono alla ratio di assicurare al richiedente la conoscenza effettiva o la conoscibilità legale dell’atto, presupposto indispensabile per l’esercizio del diritto di impugnazione. Nel caso di specie, la notifica era stata invece eseguita con le forme ordinarie della legge n. 890/1982, riservate unicamente ai richiedenti non accolti in centri o strutture, e quindi in modo irrituale.
L’ordinanza impugnata aveva ritenuto la nullità sanata in applicazione dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., in ragione del raggiungimento dello scopo dell’atto, consistito nella conoscenza del provvedimento da parte del difensore. La Suprema Corte esclude che nella specie tale scopo sia stato conseguito: l’impugnazione proposta in modo tardivo, lungi dal dimostrare la sanatoria, costituisce la “spia” della mancata tempestiva conoscenza dell’atto. L’efficacia sanante può prodursi solo ove il ricorso sia proposto nel rispetto dei termini di legge; in assenza di impugnazione tempestiva, la nullità della notifica non può considerarsi sanata e l’irregolarità non può tradursi in un pregiudizio per il richiedente asilo, quale l’inammissibilità del ricorso.
La Corte cassa la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, disponendo l’omissione delle generalità e degli elementi identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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