Notifiche al irreperibile e riduzione compenso oltre il limite tabellare (Cass. civ. Sez. V n. 3241 del 09.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli avvisi e degli atti impositivi, nel sistema dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata secondo il rito dell’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti residenza e indirizzo del destinatario, ma la consegna non sia possibile perché il contribuente, o altro consegnatario, non è stato rinvenuto in detto indirizzo per essere ivi temporaneamente irreperibile. Il rito degli irreperibili assoluti, di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che il messo notificatore non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto, all’esito di ricerche nel Comune del domicilio fiscale volte a escludere un mero mutamento di indirizzo nel medesimo Comune. La Corte costituzionale n. 258 del 2012 non ha innovato a tale assetto. Nella liquidazione delle spese processuali, il giudice non può ridurre gli importi oltre il 50% dei parametri medi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, e la deroga non richiede motivazione solo se contenuta entro i valori tabellari; la riduzione più marcata va censurata.

Il Fatto

La vicenda origina dall’impugnazione di cartelle di pagamento emesse per il recupero delle imposte conseguenti alla perdita delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il contribuente ottenne l’accoglimento del ricorso in primo grado e la Commissione tributaria regionale respinse l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo nulla la notifica degli avvisi di liquidazione presupposti, in quanto eseguita con il rito degli irreperibili assoluti pur vertendosi in ipotesi di irreperibilità relativa, senza prova della spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. La stessa decisione respinse l’appello incidentale del contribuente sulle spese.

L’Agenzia propone ricorso per cassazione con un motivo; il contribuente resiste e formula ricorso incidentale affidato a tre motivi. In prossimità dell’udienza deposita memoria, dando atto che il Tribunale di Latina, con decisione n. 58/2023, ha accertato e dichiarato la falsità delle relazioni di notifica relative agli avvisi sottesi alle cartelle.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il ricorso principale, che è infondato. Richiama il principio per cui la notificazione segue il rito dell’art. 140 cod. proc. civ. in caso di irreperibilità relativa, mentre il rito speciale dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 opera quando il messo accerti il trasferimento in luogo sconosciuto dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale. La Corte costituzionale n. 258 del 2012, dichiarando l’illegittimità parziale dell’art. 26, comma terzo, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha soltanto uniformato il procedimento di notifica delle cartelle a quello degli atti di accertamento, senza incidere sul sistema descritto.

Nel caso concreto, dalla sentenza, dal ricorso e dalla stessa attestazione del messo emerge l’assenza di ricerche. Lo conferma la sentenza del Tribunale che ha dichiarato la falsità delle attestazioni. Il giudice di merito ha quindi correttamente qualificato la fattispecie come irreperibilità relativa e ha ritenuto necessaria la notifica ex art. 140 cod. proc. civ..

Quanto al ricorso incidentale, il primo e il secondo motivo sono trattati congiuntamente e sono fondati. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: l’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 impone al giudice di tener conto dei valori medi, aumentabili fino al 50% e diminuiti non oltre il 50% (“in ogni caso”). Il d.m. n. 37 del 2018 ha reso inderogabili i parametri minimi, superando l’orientamento che, sulla base della formulazione precedente, riconosceva ampia discrezionalità alla liquidazione contenuta nei valori tabellari.

La Corte disattende quindi l’orientamento espresso, tra le altre, da Cass. 28325/2022. La l. n. 49 del 2023 ha ulteriormente rafforzato la tutela del decoro professionale, prevedendo la nullità delle clausole che non riconoscono un compenso equo e parametrato ai valori ministeriali. Nella specie il giudice di secondo grado ha liquidato spese per 500,00 euro in una fascia di valore compresa tra 5.201,01 e 26.000,01 euro, senza motivare: la somma è grandemente inferiore ai parametri minimi. Ne segue l’accoglimento delle doglianze.

Il terzo motivo è assorbito. Il ricorso principale è rigettato, i primi due motivi del ricorso incidentale accolti; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la quantificazione delle spese.

Nota della Redazione

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