La notifica a mezzo pec alla parte non equivale a consegna in mani proprie ai fini del termine breve (Cass. civ. Sez. 5 n. 8458 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza di appello effettuata a mezzo posta elettronica certificata presso l’indirizzo della parte non è equiparabile alla consegna in mani proprie di cui all’art. 17 d.lgs. n. 546/1992 e, pertanto, in presenza di elezione di domicilio presso il difensore, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. La consegna in mani proprie, che l’art. 17 d.lgs. n. 546/1992 fa sempre salva, esige un coinvolgimento personale del destinatario nella ricezione dell’atto, che la notifica a mezzo pec non garantisce, perfezionandosi con la mera disponibilità del documento nella casella del destinatario. L’omessa pronuncia su un motivo di appello configura il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. quando la questione pretermessa sia autonoma e non incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione, non potendosi ravvisare in tal caso un rigetto implicito.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la proposta di compensazione emessa dall’agente della riscossione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, eccependo l’incompetenza territoriale dell’ufficio che aveva notificato l’atto e la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, annullando sia la proposta di compensazione sia le cartelle; la Corte di secondo grado rigettava l’appello dell’ufficio, ribadendo l’illegittimità dell’atto per incompetenza territoriale.
L’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento. Il contribuente resisteva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività e per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in primo luogo le eccezioni di inammissibilità. Rigetta l’eccezione di tardività per decorrenza del termine breve di impugnazione, affermando che la notifica della sentenza a mezzo pec all’indirizzo dell’ente non equivale alla consegna a mani proprie. Richiamando il precedente di Cass. n. 9165 del 2023, la Corte evidenzia che l’art. 17 d.lgs. n. 546/1992, nel far salva la consegna in mani proprie, richiede un coinvolgimento effettivo del destinatario nella ricezione dell’atto, mentre la notifica a mezzo pec, ai sensi dell’art. 149-bis cod. proc. civ., si perfeziona con la mera messa a disposizione del documento nella casella del destinatario, senza garanzia di conoscenza effettiva.
La Corte precisa che l’indicazione dell’indirizzo pec, ai sensi dell’art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, equivale all’elezione di domicilio digitale, ma non consente di superare la regola per cui la notifica deve essere eseguita nel domicilio eletto, salva la consegna a mani proprie. Nella specie, l’ente aveva eletto domicilio presso la pec del proprio difensore, sicché la notifica effettuata all’indirizzo pec dell’ente non era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. La Corte ritiene quindi tempestivo il ricorso per cassazione.
Quanto all’eccezione di carenza di interesse, la Corte la respinge, ritenendo sussistente l’interesse dell’ente a una pronuncia sulla regolarità delle notifiche delle cartelle, atteso che dette cartelle erano state annullate dai giudici di merito e l’ente mira a rimuovere tale statuizione.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il motivo di ricorso. Rammenta che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre quando il giudice di merito, investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, ometta qualsiasi decisione, non potendosi configurare un rigetto implicito quando la questione non esaminata non sia incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Nella specie, la questione della validità delle notifiche delle cartelle era autonoma e distinta da quella dell’incompetenza territoriale, sicché la mancata pronuncia integra il vizio denunciato. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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