Illegittima l’inammissibilità senza previa regolarizzazione degli atti telematici (Cass. civ. Sez. 5 n. 15277 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice tributario, pertanto, non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto delle predette specifiche tecniche senza aver prima esperito l’attività di verifica e regolarizzazione prevista dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, applicabile al giudizio d’appello in virtù del richiamo di cui all’art. 61 del medesimo decreto. Tale disposizione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, configura l’inammissibilità come extrema ratio, quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio aveva rigettato l’appello proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del Ministero della Difesa contro un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014. Il giudice d’appello aveva ritenuto che il Comune non avesse fornito prova idonea della notificazione del ricorso, in quanto le ricevute di accettazione e di consegna erano state depositate in un formato informatico ritenuto “sostanzialmente illeggibile” e difforme dalle specifiche tecniche del processo tributario telematico, di cui all’art. 10 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015. Avverso tale decisione, il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione delle richiamate disposizioni tecniche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato, pur nei limiti evidenziati. Il giudice di merito aveva fatto discendere la ritenuta violazione delle specifiche tecniche dall’asserito utilizzo di un formato (.txt) diverso da quello consentito (.pdf), senza tuttavia chiarire adeguatamente i motivi e i limiti della dedotta illeggibilità del file depositato.
La Suprema Corte ha evidenziato che tali conclusioni, pur attenendo al piano della mera idoneità della documentazione a comprovare l’avvenuta notifica, erano state adottate senza compiere la preliminare attività prevista dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992. Tale disposizione, come interpretata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, stabilisce una causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità, che deve intendersi come una sorta di extrema ratio quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la “chiave di volta” dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuata proprio nell’art. 22, comma 5, che consente al giudice di ordinare l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti in caso di contestazioni. Tale attività di verifica appariva tanto più doverosa nel caso di specie, a fronte della rilevata “sostanziale” illeggibilità dei documenti già versati in atti, che avrebbe potuto essere superata dall’acquisizione e dalla lettura degli originali, consentendo di verificare il positivo perfezionamento della notifica.
La Corte ha quindi concluso che al giudice non è consentito sanzionare processualmente, tanto più con l’inammissibilità del ricorso, la violazione delle norme tecniche, ove pure sussistente, senza prima concedere alla parte la possibilità di regolarizzare gli atti nel termine perentorio stabilito. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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