Autonomia dell’impugnazione della cartella esattoriale e vizi degli atti prodromici (Cass. civ. Sez. V n. 3242 del 09.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione tributaria, il contribuente che intenda contestare gli avvisi di accertamento deve impugnare autonomamente tali atti, non potendo dedurre i vizi degli atti prodromici in sede di opposizione alla cartella di pagamento, nella quale possono essere fatti valere esclusivamente i vizi propri dell’atto. La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur materialmente esistente, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nel giudizio di cassazione, in ipotesi di doppia conforme, il ricorso fondato sul n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto IRPEF, IRAP e TOSAP per gli anni dal 2000 al 2006. L’opposizione veniva respinta in primo grado e la successiva impugnazione era parimenti rigettata dalla Commissione tributaria regionale.
Il giudice di merito riteneva infondata l’eccezione di nullità della cartella per inesistenza della notifica, non rilevando la collocazione della stessa sul frontespizio, ed escludeva che la mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente ne determinasse l’invalidità. Respinte anche le doglianze relative agli atti prodromici e, nel merito, ritenuta la documentazione non idonea a inficiare la pretesa tributaria. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e conclude per la loro infondatezza e inammissibilità. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. Il giudice di legittimità rileva che la doglianza non riguarda la cartella impugnata, ma gli avvisi che l’hanno preceduta: essa è pertanto inammissibile, potendo il ricorrente far valere i soli vizi propri della cartella e non quelli degli atti prodromici, che avrebbero dovuto essere autonomamente impugnati.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama la nozione di motivazione apparente, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 1^, n. 13248 del 2020; Cass., Sez. 6^-5, n. 8400 del 2021; Cass., Sez. 6^-5, n. 9288 del 2021; Cass., Sez. 5^, n. 9627 del 2021; Cass., Sez. 6^-5, n. 28829 del 2021). Tale vizio ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente e talora sovrabbondante, è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Nel caso concreto, tuttavia, la Corte esclude che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano logico-giuridico, avendo la C.T.R. risposto alle doglianze del contribuente confermando l’iter del giudice di primo grado. Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile in presenza di una doppia conforme: in tale ipotesi il ricorso ex art. 360, n. 5), c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono tra loro diverse, onere non soddisfatto.
Il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, sono anch’essi inammissibili, poiché le doglianze fanno riferimento a pretesi vizi relativi non alla cartella impugnata ma agli atti ad essa prodromici, non attagliandosi alla ratio della sentenza. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 3.000 oltre spese prenotate a debito, e la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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