Definizione agevolata e cessazione della materia del contendere in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 3694 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, disciplinata dall’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione quando il ricorrente rinunci al ricorso e risulti l’integrale pagamento di quanto dovuto. Conseguentemente il giudizio è dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con riguardo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato.

Il Fatto

A seguito di controllo della documentazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007. Ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973, il reddito d’impresa veniva rettificato per indebita detrazione di costi non certi né di competenza, con richiesta di maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e addizionali, oltre sanzioni e interessi.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Foggia, che rigettava il ricorso. L’appello veniva respinto dalla C.t.r. della Puglia con sentenza n. 240/25/2016. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a più motivi. Nel corso del giudizio il ricorrente aderiva alla definizione agevolata e rinunciava al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che con atto depositato telematicamente l’8 novembre 2024 il ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con legge n. 225/2016. La richiesta ha a oggetto la possibilità di estinguere i debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, mediante il pagamento di capitale, interessi, aggio proporzionale e spese.

A sostegno dell’adesione il ricorrente ha depositato la dichiarazione di definizione agevolata presentata il 19 aprile 2017 e le attestazioni di Agenzia Entrate Riscossione. Da queste emerge che, per le iscrizioni a ruolo relative all’avviso di accertamento impugnato, sono stati effettuati versamenti per complessivi importi e che il carico residuo a titolo di imposte è pari a zero.

L’Agenzia delle Entrate, in udienza pubblica, ha assentito alla dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, in considerazione della regolarità della procedura seguita. La Corte prende atto che entrambe le parti convergono nel riconoscere l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

In conclusione il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate. La Corte esclude inoltre la sussistenza dei presupposti del doppio contributo, richiamando Cass. n. 32487 del 2024 e Cass. n. 25485 del 2018: la declaratoria di estinzione del giudizio non consente l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che impone alla parte impugnante non vittoriosa il versamento di una somma pari al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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