Il credito d’imposta rileva ai fini “de minimis” per l’importo autorizzato, non per l’utilizzo in compensazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13602 del 10.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali per incrementi occupazionali in aree svantaggiate, il rispetto della soglia “de minimis” di euro 100.000, prevista dall’art. 7, comma 10, l. n. 388/2000, richiamato dall’art. 63 l. n. 289/2002, deve essere verificato avendo riguardo all’importo del credito d’imposta astrattamente autorizzato dal provvedimento concessorio, e non già alla misura del suo concreto utilizzo in compensazione. La deduzione del mancato o parziale utilizzo del credito non può essere genericamente correlata all’operatività di una nuova disciplina regolamentare comunitaria, quale il regolamento n. 1998/2006/CE, dovendo la parte dimostrare le ragioni per cui la stessa renderebbe lecito il superamento del limite quantitativo, che resta fermo a euro 100.000 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

Il Fatto

Il Centro operativo di Pescara revocava parzialmente i precedenti provvedimenti di accoglimento delle istanze presentate dalla società per l’attribuzione del credito d’imposta per incrementi occupazionali, per gli anni dal 2004 al 2006. L’Ufficio rilevava infatti che i crediti autorizzati, pari complessivamente a euro 124.950, superavano il limite “de minimis” di euro 100.000 previsto dalla normativa richiamata.

La società impugnava la revoca, sostenendo che il calcolo andasse effettuato con riguardo al credito concretamente utilizzato in compensazione, pari a circa euro 87.563, e quindi inferiore alla soglia. Dopo un primo grado favorevole al contribuente e un appello dell’Ufficio, la causa giungeva in Cassazione, che con ordinanza n. 25096 del 2016 annullava la sentenza con rinvio, affermando il principio per cui, ai fini del limite “de minimis”, rileva anche il credito autorizzato e non solo quello fruito. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello dell’Ufficio, e la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata valutazione dei documenti e per la violazione del principio di non contestazione. I motivi sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati. In particolare, la Corte ha rilevato che il giudice di rinvio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, aveva effettivamente considerato la circostanza del parziale utilizzo del credito, ma l’aveva ritenuta una deduzione genericamente espressa e non idonea a superare il limite, non avendo la società indicato le ragioni per cui il nuovo regolamento comunitario avrebbe reso lecito il superamento del tetto.

La Corte ha poi esaminato il terzo, il quarto e il quinto motivo, tutti incentrati sull’assunto che la sentenza impugnata avesse fondato la decisione sull’affermazione di un utilizzo del credito in eccedenza rispetto alla soglia dopo il 1° gennaio 2007. Tale ricostruzione è stata smentita dalla Cassazione, che ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse invece basato la propria decisione sull’inammissibilità della deduzione, in quanto la società non aveva fornito elementi per ritenere che il superamento del limite quantitativo potesse giovarsi della nuova disciplina regolamentare.

La Corte ha quindi affermato che l’oggetto del giudizio era la legittimità del provvedimento di revoca di un credito autorizzato in misura superiore alla soglia “de minimis”. In questo quadro, la questione dell’effettivo utilizzo in compensazione, essendo stata sollevata solo in relazione alla nuova regolamentazione, non era stata adeguatamente sviluppata e non poteva condurre all’annullamento del provvedimento. La contribuente non aveva infatti contestato l’illegittimità dell’autorizzazione di crediti in eccesso rispetto alla soglia.

In definitiva, la Corte ha ritenuto che il ricorso andasse rigettato, in quanto la sentenza impugnata non aveva omesso di esaminare la circostanza del parziale utilizzo, ma l’aveva correttamente valutata come non decisiva, non essendo stata dimostrata la sua rilevanza ai fini del rispetto del limite. La società è stata conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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