Estratto di ruolo non autonomamente impugnabile: assorbita ogni altra questione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3828 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche, anche extratributarie, mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. La norma esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi. Ne consegue che, ove tali ipotesi non siano allegate né dimostrate, il ricorso originario è inammissibile e la causa non poteva essere proposta, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Il Fatto
Un professionista proponeva ricorso davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per impugnare vari estratti di ruolo rilasciati dall’agente della riscossione, dai quali assumeva di aver appreso la propria posizione debitoria per contributi previdenziali, oneri e sanzioni relativi agli anni 2008-2016, risultanti da diverse cartelle esattoriali.
La Cassa di previdenza eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Il Tribunale rigettava il ricorso; la Corte d’appello, in parziale accoglimento, dichiarava prescritto il credito di una delle cartelle e rigettava il resto. Avverso tale sentenza la Cassa proponeva ricorso principale per cassazione e il professionista ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso avverso l’estratto di ruolo, riproposta dalla Cassa nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Collegio richiama l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, che esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo fuori da specifiche e tassative ipotesi.
Nel caso concreto tali ipotesi non ricorrono, perché non allegate e non dimostrate dal ricorrente. La Corte si allinea al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui la disciplina introdotta dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 si applica ai processi pendenti, specificando l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Il Collegio richiama altresì la Corte costituzionale n. 190/2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione. Non ravvisando ragioni per discostarsene, la Corte conferma tale orientamento, qualificandolo come diritto vivente.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso originario, con efficacia assorbente rispetto a ogni altra questione. La sentenza impugnata è dunque cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta e il processo proseguito.
Restano assorbiti, oltre ai motivi del ricorso principale, anche i sei motivi del ricorso incidentale. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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