Competenza del giudice del luogo di effettiva prestazione del pubblico dipendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23390 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi concernenti il pubblico impiego, la competenza per territorio, ai sensi dell’art. 413, quinto comma, c.p.c., è determinata dal luogo in cui il dipendente presta effettivo servizio, purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività, e non dal luogo in cui l’amministrazione gestisce amministrativamente il rapporto. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
Il Fatto
Una dipendente dell’ARIF Puglia, con mansioni di operaia addetta all’avvistamento, aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatole per falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente. Il Tribunale di Foggia aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento espulsivo e condannando l’ente alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione, escludendo che si fosse verificata un’alterazione dell’attestazione dell’orario di servizio e ritenendo l’allontanamento momentaneo giustificato dalla necessità di controllare una zona non visibile dalla postazione assegnata.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’ARIF Puglia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ai quali la lavoratrice ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’ente ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 25 e 413 c.p.c., sostenendo che la controversia non atteneva al rapporto di lavoro in senso stretto ma a un procedimento disciplinare e al conseguente licenziamento, atti radicati presso la sede della Direzione Generale di Bari. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio, già affermato da Cass. Sez. 6-L, 15/03/2018, n. 6458 e Cass. Sez. 6-L, 11/01/2019, n. 506, secondo cui il giudice competente va individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio e non in quello in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato che il centro lavorativo era sito nel Comune di Accadia, in provincia di Foggia, nel distretto del Tribunale adito, circostanza non contestata.
Il secondo e il terzo motivo, con cui si deduceva rispettivamente la violazione dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 25 CCNL e dell’art. 2106 c.c., sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, le censure miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti storici e della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, la quale è incensurabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale aveva escluso la configurabilità della contestata condotta di allontanamento ingiustificato.
Il quarto motivo, riguardante la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, è stato ritenuto infondato quanto al denunciato vizio motivazionale, emergendo dalla piana lettura della sentenza impugnata un convincimento espresso con puntuali riferimenti alle risultanze istruttorie. Nel resto, la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto risolta in una critica all’accertamento di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell’ente alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
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Nota della Redazione
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