Prescrizione contributi gestione separata: il termine decorre dalla scadenza del pagamento differito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1303 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, dovendosi avere riguardo anche al differimento dei termini eventualmente stabilito dalla normativa. L’atto stragiudiziale di costituzione in mora, inviato al debitore con raccomandata e pervenuto al suo indirizzo di residenza, si presume conosciuto dal destinatario ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. La consegna del plico a mani di persona identificatasi come familiare, presso il domicilio del destinatario, è idonea a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, essendo irrilevante la mancata conoscenza effettiva dell’atto.
Il Fatto
La contribuente proponeva opposizione avverso un avviso di addebito con cui l’INPS richiedeva contributi alla gestione separata per l’anno 2010. La Corte d’appello di Ancona accoglieva il gravame dell’Istituto, respingendo l’opposizione. Avverso tale decisione la contribuente ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995 in relazione all’art. 2935 cod. civ., nonché la violazione dell’art. 1335 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto valida la raccomandata interruttiva della prescrizione, che la ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per la loro connessione, vengono respinti. La Corte rileva che il giudice d’appello è incorso in un errore nell’individuare il dies a quo della prescrizione, avendolo fissato alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre, invece, dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, assumendo rilievo anche l’eventuale differimento di tali termini stabilito dalla legge.
La Corte precisa che tale principio si applica anche ai contributi relativi all’anno 2010. Per tale anno fiscale, il termine per il versamento era stato differito al 6 luglio 2011 dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, sicché il quinquennio prescrizionale decorreva da tale data. L’errore commesso dalla Corte territoriale risulta, tuttavia, irrilevante, in quanto la valutazione dell’idoneità dell’atto interruttivo rimane comunque valida.
Quanto alla censura relativa alla mancata consegna della raccomandata del 1° luglio 2016, la Corte ribadisce che, quando l’atto viene consegnato presso il domicilio del destinatario a mani di persona identificatasi come familiare, si determina la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. L’effetto interruttivo della prescrizione è collegato alla sola conoscenza legale dell’atto, non a quella effettiva da parte del debitore. Spetta a chi assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario presso il domicilio, non essendo sufficienti le mere certificazioni anagrafiche.
La Corte ritiene che la contribuente non abbia assolto a tale onere probatorio, avendo prodotto soltanto il certificato di stato di famiglia e non avendo saputo indicare chi fosse il soggetto firmatario dell’avviso di ricevimento. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di legittimità in ragione del consolidamento successivo all’introduzione del giudizio della soluzione della questione relativa alla decorrenza della prescrizione.
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Nota della Redazione
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