Giudicato interno sulla ratio non impugnata e inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. V n. 3846 del 15.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di merito fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggerne la soluzione, è utilmente impugnabile solo mediante la censura di entrambe. La ratio non investita dal gravame forma giudicato interno e rende inammissibile l’appello per difetto di interesse. Il giudice dell’impugnazione che, decidendo nel merito, contraddica il giudicato interno formatosi su una delle rationes, incorre in violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. Il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. è improcedibile, ancorché la norma non commini espressamente tale sanzione, che deriva dal sistema.
Il Fatto
L’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli in liquidazione impugna la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto l’appello della concessionaria avverso la pronuncia di primo grado. Quest’ultima, in accoglimento del ricorso dell’Istituto, aveva annullato un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 emesso dalla concessionaria per conto del Comune.
La sentenza di primo grado si fondava su una doppia ratio decidendi: il difetto di motivazione dell’atto impositivo e il riconoscimento dell’esenzione IMU per la natura di alloggi sociali degli immobili. L’appello della concessionaria non aveva censurato la prima ratio. La questione giunge in Cassazione per stabilire se la mancata impugnazione di una delle ragioni autonome della decisione determini la formazione del giudicato interno.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente la tardività del controricorso della concessionaria, depositato oltre il termine di quaranta giorni dall’avvenuta notificazione del ricorso. Pur in assenza di un’espressa previsione sanzionatoria, l’improcedibilità deriva dal sistema, che impone alla parte di portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, così sottostando all’onere processuale impostole.
Nel merito, il Collegio osserva che la pronuncia di primo grado poggiava su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sostenerne l’esito. Dall’esame dell’atto di appello emerge che l’appellante non aveva censurato la prima ragione, relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato: su tale punto si era dunque formato il giudicato interno.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la sentenza basata su un duplice ordine di ragioni, alternative o subordinate, può essere utilmente impugnata solo mediante la censura di entrambe (cfr. Cass. n. 13880 del 2020, Cass. n. 14740 del 2005). Diversa è l’ipotesi in cui la motivazione ulteriore attenga ad aspetti estranei alla questione decisa in via principale, per la quale le Sezioni Unite n. 3840 del 2007 hanno affermato il difetto di potere di esame nel merito del giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato l’inammissibilità.
Nel caso in esame, la mancata impugnazione della prima ratio aveva determinato l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ragione non censurata. Il giudice dell’appello, decidendo sulla spettanza dell’esenzione IMU, si è posto in manifesto contrasto con il giudicato interno formatosi in punto di nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione.
Ne deriva l’assorbimento del secondo motivo, l’accoglimento del primo e la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, con dichiarazione di inammissibilità dell’appello della concessionaria ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ. Le spese dei gradi di appello e di legittimità seguono la soccombenza, con condanna in solido della controricorrente e della parte intimata.
Nota della Redazione
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