Società di comodo e disconoscimento del credito IVA (Cass. civ. n. 5215/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di comodo, la presunzione di non operatività ex art. 30, l. n. 724/1994 può essere superata provando l’esistenza di situazioni oggettive, estranee alla sfera di controllo dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. Il disconoscimento del credito IVA per le società non operative deve invece cedere rispetto all’art. 9 della direttiva 2006/112/CE e ai principi dell’Unione Europea, che impongono di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività economica e la funzionale connessione dei beni acquistati al programma d’impresa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una società in liquidazione avvisi di accertamento per le annualità 2008, 2010 e 2011, rideterminando i redditi ai fini IRES e IRAP per mancato superamento del test di operatività ex art. 30, l. n. 724/1994. Per l’anno 2011 l’Ufficio ha anche disconosciuto il credito IVA richiesto a rimborso per 80.293,00 euro. Il diniego dell’istanza di disapplicazione scaturiva dall’inattività della società fin dal 2004 e dall’assunzione del rischio d’impresa legato a un immobile situato in un complesso degradato.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimità dei recuperi IRES e IRAP e l’esclusione del credito IVA. Ha tuttavia annullato le sanzioni per mancata applicazione del cumulo giuridico. La società ha proposto ricorso cumulativo per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ritiene ammissibile il ricorso cumulativo poiché le controversie, pur riferite a diverse annualità, appartengono al medesimo rapporto tributario e sollevano identiche questioni di diritto. Sul piano del reddito d’impresa, la Corte rigetta i primi due motivi, ricordando che le modifiche apportate dalla l. n. 296/2006 non hanno eliminato la possibilità di fornire la prova contraria, ma l’hanno tipizzata facendola ruotare attorno a situazioni oggettive. Il protrarsi prolungato dell’inattività per scelte della compagine sociale non integra un impedimento oggettivo, bensì una condotta imputabile all’imprenditore.
La Cassazione accoglie invece il terzo motivo in punto di credito IVA. La disciplina dell’art. 30, comma 4, l. n. 724/1994, che preclude il recupero dell’imposta alle società non operative, contrasta infatti con la Direttiva 2006/112/CE e con l’orientamento della Corte di Giustizia UE (causa C-341/22). Il diritto alla detrazione spetta quando il bene o servizio acquistato sia necessario all’organizzazione aziendale o funzionale all’iniziativa programmata, salva la prova che il soggetto passivo abbia abbandonato definitivamente l’intenzione di utilizzarlo.
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Nota della Redazione
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