Fatture soggettivamente inesistenti e onere del cessionario di provare la buona fede (Cass. civ. Sez. 5 n. 15366 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria soddisfa l’onere probatorio circa la consapevolezza, o la colpevole ignoranza, del cessionario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, dimostrando che il soggetto interposto fosse privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata. Grava, quindi, sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria della propria buona fede, dimostrando di aver adottato tutte le misure esigibili da un accorto operatore commerciale per assicurarsi che l’operazione non lo conducesse a partecipare a un’evasione. In presenza di indici anomali dell’operazione, sorge in capo al soggetto passivo un obbligo di verifica nei limiti dell’esigibile.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’IVA indebitamente detratta dalla società contribuente, in relazione a fatture di acquisto di materiale plastico ritenute oggettivamente inesistenti, in quanto emesse da società considerate “cartiere”, interposte a fini di evasione e frode. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso della società, ravvisando elementi tali da ritenere le operazioni inesistenti e gli organi amministrativi della contribuente consapevoli, o colposamente ignoranti, dell’operazione fraudolenta.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello, richiamando una serie di elementi indiziari. Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 168, lett. a), della Direttiva n. 112/2006/CE e degli artt. 2729 e 2697 c.c. L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione finanziaria, la quale riteneva che il ricorso, pur deducendo una violazione di diritto, richiedesse una rivalutazione degli elementi probatori fattuali. I giudici di legittimità hanno invece ritenuto il motivo ammissibile, in quanto involge la corretta applicazione delle norme che presidiano il ragionamento probatorio in caso di prova presuntiva, ma manifestamente infondato nel merito.
La Corte territoriale, secondo la Suprema Corte, ha adeguatamente valutato gli elementi presuntivi, ritenendo assolto da parte dell’Amministrazione l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza della contribuente. Tale convincimento si fondava su numerosi indizi gravi, precisi e concordanti, quali il ricorso sistematico a società fiscalmente infedeli, prive di effettiva organizzazione, con ingenti debiti fiscali e di breve durata, nonché la mancata prova della consegna della merce, i pagamenti immediati e l’assenza di corrispondenza commerciale.
La pronuncia si pone in linea con la giurisprudenza eurounitaria, che richiede al contribuente standard di diligenza rigorosi, esigendo l’adozione di tutte le misure richiedibili a un accorto operatore commerciale. Pur non competendo al destinatario conoscere la struttura del proprio fornitore, sorge un obbligo di verifica in presenza di indici anomali dell’operazione, la cui rilevanza è accentuata dal carattere professionale dell’operatore nel settore.
Richiamando il principio già affermato da Cass. n. 13324 del 2025 e Cass. n. 14102 del 2024, la Corte ha precisato che, nelle frodi carosello poco complesse con interposizione fittizia, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dalla dimostrazione dell’inadeguatezza dell’interposto, mentre spetta al cessionario fornire la prova contraria della buona fede. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ex art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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