Revoca titoli PAC: provvedimento di decadenza e decorrenza della prescrizione (TAR Campania n. 2123 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’organismo pagatore dispone il recupero degli aiuti PAC indebitamente erogati, in conseguenza dell’annullamento dei titoli attribuiti in modo indebito, integra un provvedimento di decadenza e non di annullamento d’ufficio. Esso trova il proprio fondamento nella previsione espressa dell’art. 81 Reg. CE n. 1122/2009, sicché non richiede i presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e i relativi limiti temporali. La prescrizione del diritto alla restituzione non decorre dalla data dei versamenti, ma dal giorno in cui l’amministrazione è stata posta in condizione di far valere il credito, coincidente con la ricezione dell’accertamento degli organi di controllo. Il termine applicabile è quello decennale, non essendo applicabile alle annualità successive al 2010 il termine quadriennale dell’art. 73 Reg. CE n. 796/2004, abrogato dall’art. 86 Reg. CE n. 1122/2009.
Il Fatto
L’AGEA ha comunicato al ricorrente la debenza di € 45.877,33, oltre interessi, a titolo di restituzione degli importi percepiti per le campagne dal 2011 al 2023 in relazione a titoli PAC che l’agenzia assumeva essere stati annullati perché indebitamente attribuiti al dante causa. Quest’ultimo, qualificatosi come “nuovo agricoltore”, avrebbe ottenuto l’accesso alla riserva nazionale esponendo dati non veritieri, senza mai intraprendere l’attività agricola dichiarata, e successivamente avrebbe ceduto i titoli al ricorrente.
Il ricorrente ha impugnato la richiesta di restituzione e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di tipicità del potere esercitato, la lesione del legittimo affidamento e l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione. In sede cautelare il provvedimento era stato sospeso; le amministrazioni intimate si sono costituite solo successivamente, depositando documentazione e difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto in via preliminare l’eccezione di tardività della memoria di replica erariale, rilevando che nel processo amministrativo la facoltà di replica discende direttamente dall’esercizio della correlata facoltà della controparte di depositare memoria nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di merito. Ha poi disposto l’estromissione del Ministero per difetto di legittimazione passiva, vertendosi su atti imputabili all’AGEA.
Nel merito, il Tribunale ha affrontato anzitutto la qualificazione del provvedimento, non condividendo la tesi ricostruttiva del ricorrente. Il recupero non integra un annullamento d’ufficio, bensì un provvedimento di decadenza, richiamando la Adunanza plenaria n. 18 del 2020 e la Corte costituzionale n. 247 del 2020, che hanno distinto la decadenza dall’autotutela in ragione dell’espressa previsione legislativa, della tipologia del vizio e del carattere vincolato del potere. Ne deriva l’inapplicabilità dei presupposti e dei termini dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
Passando alla prescrizione, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il dies a quo coincide, per le irregolarità permanenti o ripetute, con il giorno in cui è cessata l’irregolarità (Corte di Giustizia UE n. 378/18 del 2019) e, in ambito nazionale, con il momento in cui l’amministrazione è stata notiziata della condotta illecita (Cons. Stato n. 9927 del 2024; n. 6183 del 2024). L’art. 33 d.lgs. n. 228/2001 conferma la possibilità giuridica per l’organismo pagatore di far valere il credito all’esito dei controlli di altri organi, come la Guardia di Finanza.
Nel caso concreto il dies a quo è stato individuato nel giorno di ricezione da parte dell’AGEA del rapporto e del processo verbale di constatazione, anteriore di oltre dieci anni all’emanazione del provvedimento, con conseguente insussistenza della prescrizione decennale. Quanto alla prescrizione quadriennale, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 73 Reg. CE n. 796/2004, abrogato dall’art. 86 Reg. CE n. 1122/2009 per le campagne successive al 1° gennaio 2010.
Infine, sul difetto di comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ha ritenuto operante l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, non potendo il contenuto del provvedimento essere differente da quello adottato. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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