Ottemperanza: inottemperanza del Ministero fino a pagamento, commissario ad acta e distrazione delle spese (TAR Lombardia n. 3129 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata integrale esecuzione del giudicato, a seguito di attiva e documentata richiesta della parte creditrice, legittima la declaratoria di inottemperanza dell’amministrazione resistente e l’assegnazione di un termine per provvedere al pagamento delle somme dovute, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, dichiaratosi tale, segue il principio di soccombenza, ancorché l’amministrazione abbia adempiuto parzialmente solo in corso di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 500,00 per ciascun anno. Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto all’integrale accreditamento della somma sul portafoglio elettronico. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza; il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preso atto che l’amministrazione non aveva ancora provveduto ad accreditare per intero la somma dovuta. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza per la somma residua portata dal titolo, dedotto quanto già corrisposto, assegnando all’amministrazione il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare i pagamenti.
La Corte ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, o dirigente da lui delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, qualora il termine assegnato decorra infruttuosamente. Ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la condanna seguendo la soccombenza, rilevando che solo a seguito del ricorso il Ministero aveva adempiuto, peraltro parzialmente, e ha disposto la distrazione in favore del difensore antistatario, liquidandole in misura ridotta per il carattere seriale della controversia.
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Nota della Redazione
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