La condotta ostruzionistica degli avventori legittima la sospensione ex art. 100 TULPS (TAR Emilia-Romagna n. 865 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 TULPS non ha natura sanzionatoria ma costituisce misura di prevenzione, svincolata dall’accertamento di specifiche responsabilità del titolare dell’esercizio. La misura può essere adottata quando l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica o la sicurezza dei cittadini, anche in assenza di tumulti o gravi disordini. La qualificazione degli avventori come “pregiudicati o pericolosi” può fondarsi sugli accertamenti di polizia, senza che l’Amministrazione debba approfondire le vicende penali individuali, ed è irrilevante che i soggetti non siano sempre i medesimi nei diversi controlli. La condotta ostruzionistica degli avventori, non contrastata dal titolare, che impedisce lo svolgimento di attività ispettiva legittima, costituisce elemento idoneo a fondare la sospensione; la misura può essere adottata per durata superiore a quindici giorni ove sussistano particolari esigenze di sicurezza. Il provvedimento ex art. 100 TULPS è assistito da ragioni di urgenza che giustificano l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il Fatto
La titolare di un bar in Bologna impugnava il decreto questorile del 15 gennaio 2024 che disponeva la sospensione dell’attività di somministrazione per trenta giorni ai sensi dell’art. 100 TULPS. Il provvedimento traeva origine da un controllo del 12 gennaio 2024 nel corso del quale, pur non essendo rinvenuta sostanza stupefacente, gli agenti avevano percepito un forte odore di sostanza vaporizzata e gli avventori avevano tenuto un atteggiamento ostile e ostruzionistico che aveva impedito l’operatività dell’unità cinofila.
L’esercizio aveva già formato oggetto di precedenti provvedimenti sospensivi nel 2020 e nel 2023 per abituale frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi di polizia, oltre a un’ordinanza sindacale di chiusura notturna nel 2022. La ricorrente contestava il difetto di motivazione e istruttoria, la sproporzione della misura e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto congiuntamente i motivi di ricorso, richiamando la natura preventiva della misura di cui all’art. 100 TULPS, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore. La norma consente la sospensione ogniqualvolta l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza.
La sentenza ha valorizzato il principio per cui gli accertamenti di polizia fanno fede fino a querela di falso e non richiedono l’approfondimento delle vicende penali dei singoli avventori. La Corte ha quindi rigettato la censura di difetto istruttorio: non rileva in sé l’odore di sostanza stupefacente percepito, quanto piuttosto la condotta degli avventori che, non contrastata dalla titolare, ha sostanzialmente impedito lo svolgimento di un’attività di pubblico servizio finalizzata ad accertare una situazione di potenziale pericolo.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale l’ha esclusa alla luce dei precedenti provvedimenti che avevano interessato l’esercizio, ritenendo giustificata la durata di trenta giorni eccedente il limite ordinario di quindici. Infine, la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta, qualificando il provvedimento come cautelare assistito da ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omissione ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990.
Il Tribunale ha di conseguenza respinto sia la domanda di annullamento sia quella risarcitoria, compensando le spese di lite per la particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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