Ottemperanza a decreto ingiuntivo e soccombenza virtuale dell’ente (TAR Campania n. 1889 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo è proponibile solo se il titolo sia stato dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 647 c.p.c., formandosi il giudicato nel momento in cui il giudice, controllata la notificazione, appone la formula esecutiva. Il pagamento integrale delle somme dovute, intervenuto in corso di giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, con soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente. Le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione per soccombenza virtuale, quando il ricorso, in mancanza del pagamento tardivo, sarebbe stato accolto per il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione comunale al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale era stato ingiunto all’ente il pagamento di una somma di danaro, degli interessi e delle spese della procedura monitoria. Il titolo non era stato opposto ed era stato dichiarato esecutivo.

La ricorrente ha dedotto la notifica del decreto all’ente, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e la persistente inerzia dell’amministrazione, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta. In corso di causa ha documentato l’accredito delle somme in suo favore, dichiarando l’avvenuta soddisfazione e insistendo solo per la condanna dell’ente alle spese del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo. Il titolo deve essere stato dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ex art. 647 c.p.c., poiché solo in quel momento si forma il giudicato. Sul punto richiama il precedente del Consiglio di Stato, V Sez., n. 1609 del 2015 e quello del TAR Campania, Napoli, n. 3727 del 2022.

Accertata la sussistenza delle condizioni processuali, il Tribunale rileva che la ricorrente ha ottenuto la soddisfazione integrale del proprio interesse sostanziale mediante il pagamento delle somme. Ne deriva la pronuncia di cessazione della materia del contendere, dichiarata dalla stessa parte nella memoria depositata in corso di giudizio.

La parte restante della decisione riguarda la soccombenza virtuale. Il Collegio verifica la documentazione prodotta e accerta tre circostanze: il decreto ingiuntivo, non opposto, è stato dichiarato esecutivo con provvedimento pubblicato il 10.7.2024; il titolo è stato notificato ai fini dell’intimazione ad adempiere ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997; le statuizioni del titolo hanno ricevuto esecuzione soltanto in pendenza del giudizio.

Su queste basi il Tribunale conclude che, in mancanza del pagamento tardivo, il ricorso sarebbe stato accolto, per il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa. Le spese di lite seguono dunque la soccombenza virtuale dell’ente e sono liquidate nei compensi professionali indicati in dispositivo, oltre accessori e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei difensori per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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