Risarcimento per tardiva nomina dirigenziale e colpa dell’amministrazione (TAR Lazio n. 2816 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di tardiva nomina nella qualifica dirigenziale conseguente ad illegittimità della procedura selettiva accertata con sentenza passata in giudicato, la responsabilità dell’amministrazione ha natura extracontrattuale e il diritto risarcitorio del lavoratore presuppone la sola violazione dell’interesse legittimo al corretto svolgimento della selezione. Una volta accertata l’illegittimità del provvedimento, la colpa dell’amministrazione si presume, salvo prova dell’errore scusabile. Il danno non coincide con l’integrale retribuzione non percepita, ma va liquidato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., scontando la percentuale correlata alle funzioni non effettivamente svolte. Il ricorso ex art. 30 c.p.a. è pertanto fondato, con condanna dell’amministrazione a proporre la somma secondo i criteri indicati in sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, agiva per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per il ritardato inquadramento nella qualifica dirigenziale. La vicenda traeva origine da una procedura selettiva interna indetta dall’AGCOM con delibera n. 417/11/CONS, all’esito della quale l’istante era collocata al secondo posto e il controinteressato nominato vincitore.
La ricorrente impugnava gli atti della procedura, contestando l’ammissione del controinteressato allo scrutinio comparativo sulla base di una prova preselettiva sostenuta nel 2008, in violazione del termine triennale di validità previsto dall’art. 43, comma 4, del Regolamento del personale. Il TAR Lazio, con sentenza n. 6325/2021, respingeva il ricorso; il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 918/2024 del 30.1.2024, accoglieva l’appello, annullando la graduatoria nella parte in cui collocava il controinteressato in posizione poziore. In ottemperanza al giudicato, l’AGCOM adottava la delibera n. 92/24/CONS del 16 aprile 2024, nominando la ricorrente con decorrenza giuridica dal 3 aprile 2013 ma con effetti economici dalla presa di servizio del 2 maggio 2024. Di qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigettava preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza, rilevando che il verbale di presa di servizio è atto meramente esecutivo, inidoneo a incidere sulle prerogative risarcitorie già maturate. Nel merito, qualificava la fattispecie come responsabilità extracontrattuale, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica, non sussiste il diritto alle retribuzioni del periodo di mancato impiego, potendo il lavoratore agire a titolo risarcitorio per i pregiudizi conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione tempestiva.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ribadiva che l’illegittimità del provvedimento costituisce indice presuntivo della colpa, gravando sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’errore scusabile. Nella specie, la violazione riguardava una norma regolamentare interna dalla formulazione letterale priva di ambiguità, che limitava la validità della prova ad anni tre consecutivi. Né rilevavano i precedenti richiamati dall’AGCOM, trattandosi della prima e unica applicazione giurisprudenziale della disposizione. La colpa dell’amministrazione era dunque sussistente.
Quanto al danno, il Collegio escludeva la pretesa al trattamento economico di primo livello a titolo di danno da chance, stante la natura ampiamente discrezionale dei relativi provvedimenti di conferimento. Riconosceva invece il pregiudizio economico da mancata corresponsione delle retribuzioni relative al ritardo, precisando che il danno non può coincidere con la piena retribuzione, non essendovi stato svolgimento della prestazione.
La liquidazione avveniva quindi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., assumendo come base il trattamento economico dirigenziale netto non goduto, con esclusione delle voci variabili correlate alle funzioni, e applicando una percentuale di abbattimento dell’80%. Riconosceva inoltre la ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale, oltre a rivalutazione e interessi legali. Il ricorso era accolto nei sensi di cui alla motivazione, con ricorso allo schema dell’art. 34, comma 4, c.p.a. e condanna dell’AGCOM alle spese.
Nota della Redazione
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