Sconfinamento e luci: verificazione conferma la legittimità del permesso di costruire (TAR Campania n. 1891 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze tra costruzioni, ove il giudice amministrativo abbia disposto una verificazione e il verificatore abbia dato conto della metodologia e delle risultanze, la contestazione delle valutazioni tecnico-discrezionali è ammissibile solo entro i limiti del travisamento dei fatti e della macroscopica illogicità ictu oculi rilevabile. Le allegazioni di parte che si limitino a opporre una diversa, e altrettanto opinabile, lettura dei dati non consentono al giudice di sostituire la propria valutazione a quella del verificatore. L’art. 9 d.m. n. 1444/1968, essendo norma eccezionale e insuscettibile di interpretazione analogica, non si applica alle luci: l’apertura che per altezza e oggettiva impossibilità non consente l’affaccio integra luce e non veduta, con esclusione dell’obbligo di distanza minima. La difformità dell’opera in corso rispetto al titolo abilitativo, di natura meramente esecutiva, non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, ma impone la verifica comunale alla conclusione dei lavori.

Il Fatto

Il ricorrente e il controinteressato sono proprietari di terreni confinanti nel territorio del Comune di Serino. Il controinteressato ha ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato destinato in parte a uso commerciale e in parte a ufficio.

Il ricorrente ha impugnato il titolo abilitativo sostenendo che l’edificio fosse stato parzialmente costruito su un terreno di sua proprietà, in violazione della normativa sulle distanze tra fondi e costruzioni. Ha inoltre contestato che le aperture sulla parete fossero qualificabili come vedute e non come luci, con conseguente violazione della distanza minima. Il ricorso, affidato a quattro motivi, includeva una domanda risarcitoria. Il Tribunale ha disposto una verificazione, poi integrata con successivo supplemento istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di nullità della verificazione, sollevata dal ricorrente per la mancata trasmissione in bozza dell’elaborato prima del deposito definitivo. L’eccezione è superata: a seguito dell’ordinanza di supplemento istruttorio le parti hanno potuto ampiamente replicare. Solo per completezza il Tribunale richiama il costante orientamento del Consiglio di Stato n. 4848/2017, secondo cui l’art. 66 cod. proc. amm. non impone il contraddittorio in questa fase, garantendolo mediante il deposito di memorie sulle risultanze della verificazione.

Sul merito dello sconfinamento, la verificazione ha confermato le misurazioni e le determinazioni comunali circa l’insussistenza dello sconfinamento e l’allineamento del fabbricato al confine esistente. Il ricorrente ha contestato la metodologia del verificatore, ma il Collegio rileva che i rilievi sono stati eseguiti in presenza dei consulenti di parte, con strumentazione GPS e rilievo fotografico. Le censure restano a livello di petizione di principio, senza indicare perché le misurazioni sarebbero inattendibili.

Il Tribunale richiama il principio per cui, disposta la verificazione, la contestabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali del verificatore è limitata ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato n. 10158/2023. Il giudice non è chiamato a sostituire la propria decisione a quella dell’amministrazione, dovendosi limitare a verificare se la risposta rientri nella gamma di risposte plausibili e ragionevoli, come affermato da Cons. Stato n. 6696/2021 e n. 757/2022.

Sulla seconda censura, relativa alla parete finestrata, il Collegio qualifica l’apertura come luce e non come veduta, per la sua altezza e l’oggettiva impossibilità di costituire affaccio. Richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 9 d.m. n. 1444/1968 non si applica alle luci, non essendo configurabile come parete finestrata una vetrata priva di affaccio (Cass. civ. Sez. II n. 19092/2012; Cons. Stato n. 4628/2015; TAR Campania n. 938/2022).

La rilevata difformità tra opera assentita e opera in corso di realizzazione, di natura meramente esecutiva, non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato. Il Collegio dispone comunque che, entro il termine dei lavori, il Comune verifichi la congruenza tra il permesso accordato e le opere eseguite, dovendo l’apertura essere ripristinata nella posizione assentita. Il ricorso è respinto e la domanda risarcitoria è dichiarata inammissibile e infondata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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