Progressione verticale interna e categorie B1 e B3 del comparto enti locali (TAR Campania n. 1894 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della categoria B del comparto Regioni-Autonomie locali le posizioni economiche B1, B2 e B3 non individuano distinti profili professionali, ma esprimono un diverso trattamento retributivo correlato all’anzianità e alle mansioni svolte. Esse non hanno autonomia giuridica di categoria e, pertanto, non possono fondare un requisito di accesso alla progressione verticale verso la categoria superiore. È illegittima, per violazione dell’art. 22, comma 15, del d. Lgs. n. 75/2017, la clausola del bando che richieda il previo inquadramento nella posizione B3, escludendo il dipendente collocato in posizione B8, pur in presenza del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Gli orientamenti applicativi dell’ARAN, in quanto atti amministrativi di indirizzo, non sono vincolanti per il giudice amministrativo.

Il Fatto

Il Comune di Salerno ha approvato il bando per una selezione interna per titoli ed esami di progressione verticale, finalizzata alla copertura di nove posti di categoria C, con applicazione dell’art. 22, comma 15, del d. Lgs. n. 75/2017. Il bando richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, l’inquadramento nella categoria giuridica B3.

Due dipendenti a tempo indeterminato, entrambi in categoria B e posizione economica B8, hanno presentato domanda per i profili di istruttore amministrativo e di istruttore tecnico. Con determina dirigenziale sono stati esclusi dalla procedura per difetto del requisito. Hanno dapprima proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e, a seguito dell’opposizione dell’ente, lo hanno trasposto dinanzi al TAR Campania, impugnando anche il bando, il regolamento comunale per le progressioni verticali e, con motivi aggiunti, la determina di approvazione delle graduatorie finali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il successivo inquadramento dei ricorrenti, conseguito attraverso una diversa procedura, non ha efficacia retroagente e non elimina le differenze di trattamento economico e di anzianità prodottesi per effetto dell’esclusione impugnata.

Sul merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando il testo dell’art. 22, comma 15, del d. Lgs. n. 75/2017, che riserva le procedure selettive al personale di ruolo «fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno», e il regolamento comunale approvato nel 2020, che all’art. 4 richiede per la progressione alla categoria C l’anzianità triennale nella categoria B3.

Il punto decisivo è la qualificazione giuridica delle posizioni economiche interne alla categoria B. Il Collegio ha ribadito l’orientamento già espresso con la sentenza della stessa Sezione n. 785/2025, che a sua volta richiama la giurisprudenza amministrativa formatasi dal 2009: le posizioni B1, B2 e B3 hanno natura essenzialmente economica e descrivono livelli sostanzialmente omogenei di competenze, capacità e responsabilità. Solo il passaggio di area realizza una vera progressione verticale, con acquisizione di un superiore status giuridico.

In questa direzione muove anche l’evoluzione della contrattazione collettiva. Il CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, pur non applicabile ratione temporis alla procedura, ha unificato i profili B1 e B3 nell’area degli operatori esperti, confermando la natura non giuridica della distinzione. Il divieto di progressione per saltum, richiamato dall’ARAN, va inteso come impossibilità di passare a un’area superiore saltando quella intermedia, non come ostacolo al transito dalla posizione B8 alla categoria C.

Il Tribunale ha quindi escluso che gli orientamenti applicativi dell’ARAN, richiamati dall’ente, possano vincolare il giudice amministrativo. Ha accolto i ricorsi e annullato gli atti impugnati nei soli limiti di interesse dei ricorrenti, senza caducazione dell’intera procedura, con obbligo per il Comune di rinnovare le fasi successive all’esclusione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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