Controllo spese elettorali e finanziamento societario illecito (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 19 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle spese elettorali dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo accerta la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta, nei limiti segnati dall’art. 12, comma 3, l. n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), l. n. 96/2012. Il contributo erogato da una società in favore di una lista è legittimo solo se l’organo sociale ha adottato la deliberazione autorizzativa e il contributo è regolarmente iscritto in bilancio, ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. n. 195/1974. La relativa violazione integra un’ipotesi di finanziamento illecito e impone la segnalazione alla competente Procura della Repubblica. Il termine di sei mesi per concludere il controllo decorre dalla scadenza ex lege per la trasmissione dei consuntivi, e non dalla loro effettiva presentazione, né può configurarsi omissione sanzionabile prima di una formale messa in mora rimasta inevasa.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha esaminato i consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Manfredonia, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Delle ventuno liste ammesse al controllo, sedici hanno attestato di non aver sostenuto spese né ricevuto finanziamenti. Cinque hanno prodotto rendiconti analitici. Sono state formulate richieste istruttorie integrative sulle fonti di finanziamento, sulla prova dei pagamenti e sul rispetto della disciplina delle contribuzioni private.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto precisato il perimetro del proprio sindacato, limitato dalla art. 12, comma 3, l. n. 515/1993 alla verifica della conformità delle spese alla legge e della regolarità della documentazione, con esclusione di ogni valutazione di merito politico.
Quanto al termine semestrale per concludere il controllo, il dies a quo è stato individuato non nella data di effettiva presentazione dei consuntivi, bensì nella scadenza fissata dalla legge, pari a quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale. Nel caso di specie l’insediamento è avvenuto il 29 luglio 2024 e il termine è scaduto il 12 settembre 2024.
Tale soluzione si fonda sulla natura non perentoria del termine di deposito: secondo la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/2013, non può configurarsi omissione sanzionabile prima di una formale messa in mora rimasta inevasa. Il Collegio ne ha tratto la conseguenza che anche i rendiconti depositati tardivamente, ma dopo il sollecito, devono considerarsi regolarmente presentati.
Sul versante delle spese, la verifica ha riguardato il rispetto dei limiti massimi, la riconducibilità delle voci alla tipologia dell’art. 11, comma 1, l. n. 515/1993, la riferibilità cronologica alla campagna elettorale e l’esistenza di copertura finanziaria. Non sono emersi superamenti del tetto di 3.000 euro per la dichiarazione congiunta, né violazioni dei limiti all’uso del contante o del tetto annuo di 100.000 euro per le erogazioni liberali.
È stata invece rilevata un’ipotesi di finanziamento illecito. Una lista ha dichiarato contributi da due società. Per una di esse è emersa l’omessa adozione della deliberazione dell’organo sociale autorizzativa dell’erogazione, oltre all’iscrizione in bilancio solo prospettata per il futuro; per l’altra, la mancata trasmissione della documentazione comprovante l’erogazione del contributo. Il Collegio ha qualificato la prima condotta in violazione dell’art. 7, comma 2, l. n. 195/1974 e ha disposto la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Per il resto, l’analisi non ha evidenziato difformità suscettibili delle sanzioni dell’art. 15, commi 15 e 16, l. n. 515/1993 e dell’art. 13, comma 7, l. n. 96/2012. Il Collegio ha quindi accertato la conformità dei rendiconti e disposto la trasmissione della deliberazione e del referto allegato al Presidente del Consiglio comunale.
Nota della Redazione
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