Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 103 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale con debito di vigilanza non è agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, solo i consegnatari con debito di custodia sono obbligati al rendiconto. Il debito di vigilanza connota la mera sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso agli uffici e la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. In difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2019 da un consegnatario di beni mobili del Servizio cimiteriale e acquedotto di un Comune, trasmesso all’ente e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale.
Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha rilevato che il conto, pur redatto su modello conforme, conteneva una generale elencazione di beni inventariati senza individuare quelli riferibili a una gestione con debito di custodia. Il Comune, con nota istruttoria, ha qualificato l’agente come consegnatario per debito di vigilanza. Il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione dell’agente. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto al tesoriere e a ogni agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, nonché a chi si ingerisca negli incarichi altrui. La formulazione è ampia, ma non ogni consegnatario di beni mobili è agente contabile.
La Corte richiama l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di rendiconto, riservandolo a quelli con debito di custodia di cui all’art. 11.
La giurisprudenza contabile citata distingue le due figure. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso agli uffici e la gestione delle scorte strettamente funzionali all’ordinario funzionamento.
Configura gestione contabile, soggetta a rendiconto, la giacenza che per qualità o quantità ecceda la ragionevole necessità dell’ufficio, rivelandosi finalizzata al rifornimento continuativo e non al funzionamento. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici sono esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in deposito per essere distribuiti. Formalmente, la sola elencazione degli inventari non evidenzia una gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso Comune ha confermato la qualifica di agente amministrativo per debito di vigilanza. Manca dunque il presupposto della custodia e il giudizio di conto è dichiarato improcedibile.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a mere questioni preliminari, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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