Non luogo a provvedere su adesione già attuata a società cooperativa (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 45 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo della Corte dei conti sulle delibere di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte di pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, postula che la verifica intervenga nella fase pubblicistica del procedimento, prima che la decisione amministrativa sia attuata mediante gli strumenti del diritto privato. L’invio di un atto deliberativo già eseguito con la stipula del negozio civilistico di costituzione o di acquisto della partecipazione integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello normativo, perché non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i termini prescritti, né l’esito può sfociare, in caso di valutazione negativa, nell’onere per l’amministrazione di motivare analiticamente le ragioni del discostamento. In tale ipotesi la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, fermi restando i poteri di scrutinio intestati alla Corte nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
Il Fatto
Il Comune di Perca ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol – sede di Bolzano, ai fini del controllo ex art. 5 TUSP, la delibera del Consiglio comunale n. 49 dell’11 dicembre 2025 con cui è stata approvata l’adesione alla cooperativa d’acquisto “Emporium”. Nell’atto deliberativo si rappresentava che la società cooperativa opera in esecuzione di un affidamento diretto in house da parte degli enti pubblici soci, i quali esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
A seguito della richiesta istruttoria, il Segretario comunale reggente ha precisato che l’attività amministrativa e negoziale connessa all’acquisizione della qualità di socio risultava già attuata, trasmettendo l’atto costitutivo, lo statuto, il parere del revisore dei conti e le delibere di adesione e di liquidazione della quota associativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, richiamando la competenza esclusiva delle Province autonome in materia di servizi pubblici di interesse provinciale e locale ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di autonomia, come novellato dalla legge costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, e la disciplina provinciale di cui alla l.p. Bolzano n. 12/2007. Ha quindi rammentato che il TUSP, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e che gli artt. 3 e 4 del medesimo decreto costituiscono parametri costituzionali interposti.
Quanto alla funzione di controllo, la Sezione ha richiamato la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 delle Sezioni riunite, secondo cui la creazione di un nuovo soggetto societario o l’acquisizione di una partecipazione in un’entità già esistente si articola in due fasi: la prima, di carattere pubblicistico, finalizzata a determinare la volontà dell’ente di acquisire la qualità di socio; la seconda, di rilevanza privatistica, volta ad attuare la decisione tramite gli strumenti del diritto societario. L’invio di un provvedimento già eseguito con la stipula del negozio civilistico non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, venendo meno il presupposto stesso del controllo preventivo.
La Sezione ha accertato che il Comune di Perca aveva già provveduto ad attuare la decisione amministrativa con strumenti privatistici, come emerso dalla nota di chiarimenti del Segretario comunale. La fattispecie, pertanto, non risultava sussumibile nel perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP, con conseguente dichiarazione di non luogo a provvedere, conformemente all’orientamento delle Sezioni riunite e delle Sezioni territoriali, tra cui la delibera n. 53/2025/SCBOLZ/PASP della stessa Sezione.
Il Collegio ha infine precisato che la decisione non incide sui poteri di scrutinio intestati alla Corte nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo, quali quelli previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 305/1988, dall’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 174/2012, e ha disposto la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale del Comune.
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Nota della Redazione
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