Retribuzione di risultato dirigenti scolastici richiede obiettivi chiari su tempi di pagamento (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 74 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 bis del d.l. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, impone alle amministrazioni pubbliche di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, valutati ai fini della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30 per cento. Tale disposizione è vigente e non prevede alcun termine di efficacia postergato, sicché l’adeguamento dei contratti già in essere è necessario e non può essere rinviato al futuro. Essa non integra però una norma ad eterointegrazione automatica: pur essendo inderogabile, non è autosufficiente, poiché lascia all’amministrazione la determinazione del peso ponderale dell’obiettivo, ponendo solo il limite minimo di legge. Il meccanismo dell’art. 1339 c.c. presuppone la rigida predeterminazione dell’elemento sostitutivo della clausola difforme. Ne consegue che un atto, originario o successivo, contenente il mero rinvio alla norma è inidoneo a conferire legittimità al conferimento di incarico dirigenziale.

Il Fatto

In data 22.11.2024 è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo per la Campania il decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale ha conferito, a decorrere dal 25 novembre 2024, un incarico dirigenziale presso un’istituzione scolastica di Torre Annunziata.

Il magistrato istruttore ha formulato un rilievo, non risultando l’adeguamento degli atti all’art. 4 bis del d.l. 13/2023, tenuto conto che al dirigente scolastico compete la gestione delle risorse finanziarie ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 165/2001. L’amministrazione ha risposto che avrebbe provveduto per l’anno scolastico 2025-2026, sostenendo che la norma opera un’integrazione automatica del contratto ex art. 1374 c.c. e insistendo per la registrazione. Ritenuto non superato il rilievo, il magistrato ha richiesto il deferimento al collegio. L’amministrazione ha poi depositato memorie con un decreto integrativo recante un mero rinvio alla disposizione, insistendo per l’ammissione a visto.

La Motivazione della Corte

Il collegio ritiene gli atti non conformi al parametro legale sotto due profili. Quanto al primo, l’art. 4 bis citato è vigente e privo di una efficacia postergata rispetto alla pubblicazione: esso prevede come necessario l’adeguamento dei contratti già in essere e impone all’amministrazione di incidere unilateralmente su di essi, a fortiori per i nuovi conferimenti. L’uso dell’indicativo presente non lascia discrezionalità in parte qua.

Quanto al secondo profilo, la Corte esclude che la disposizione goda del meccanismo di inserzione automatica dell’art. 1339 c.c. Non sussiste corrispondenza biunivoca tra imperatività ed eterointegrazione: questa richiede anche l’autosufficienza della norma, cioè la capacità di determinare esaustivamente l’assetto di interessi. La disposizione in esame elide ogni discrezionalità sull’assegnazione dell’obiettivo, ma non sulla misura e sul peso dello stesso, rispetto ai quali fissa solo il limite minimo del 30 per cento. Il meccanismo automatico presupporrebbe invece la rigida predeterminazione dell’elemento sostitutivo, non potendo operare ove una parte debba determinarne il contenuto (Cons. Stato n. 5069/2013 e n. 4364/2013).

Ne deriva che, essendo la norma priva di capacità eterointegrativa, il decreto integrativo depositato, contenente un mero rinvio alla legge, non è idoneo a rendere gli atti conformi. L’attribuzione dell’obiettivo necessita della conseguente integrazione contrattuale, onde dotarla di rilevanza giuridica verso il prestatore di lavoro. In senso conforme la Corte richiama la giurisprudenza sulla natura contrattuale della retribuzione di risultato (Cass. n. 11899/2017, nn. 1382/2019, 10969/2015, 8084/2015) e sui caratteri di concretezza e valutabilità degli obiettivi (Cass. n. 9392/2017).

La Corte respinge anche l’argomento della mancata operatività di un sistema di valutazione della performance presso il Ministero. L’insussistenza di un parametro nazionale non abroga l’art. 25 d.lgs. n. 165/2001 e la disciplina di rango inferiore depone in senso opposto: la Direttiva MIUR n. 36 del 18.08.2016 prevede la definizione degli obiettivi all’atto del conferimento dell’incarico e connette la retribuzione di risultato alla valutazione. La circolare MEF n. 1/2024 ha fornito indicazioni per l’operatività della previsione anche nelle more della revisione del sistema, chiarendo che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi non sarà possibile pagare la parte di retribuzione di risultato correlata. Il collegio, assorbita ogni altra questione, ricusa il visto e la registrazione del decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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