Responsabilità contabile dei dipendenti infedeli e danno da lesione del nesso sinallagmatico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 27 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, in occasione del rapporto d’impiego, distolga le proprie energie lavorative per commettere delitti lede il nesso sinallagmatico con l’amministrazione, rendendo indebita, in quota parte, la retribuzione percepita. Il relativo danno erariale è quantificabile in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., in misura percentuale sugli emolumenti lordi, che ne costituiscono la base di calcolo. Al danno da lesione del nesso sinallagmatico si affianca il danno da disservizio, commisurato al costo orario delle unità di personale distratte. Nel giudizio contabile l’assoluzione penale non vincola, e le prove raccolte in sede penale, comprese le intercettazioni dichiarate inutilizzabili, sono liberamente valutabili.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio quattro dipendenti dell’Agenzia delle entrate, all’epoca dei fatti in servizio presso un ufficio territoriale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per quattro distinte vicende, tutte connesse ad accuse di corruzione, concussione, truffa aggravata e abuso d’ufficio contestate in sede penale. La pretesa riguardava, per ciascuno, il danno da lesione del nesso sinallagmatico, il danno da disservizio e, per uno solo dei convenuti, il danno all’immagine della pubblica amministrazione.

L’Agenzia delle entrate interveniva ad adiuvandum. Tre convenuti eccepivano la prescrizione e l’insussistenza del danno; uno chiedeva l’ammissione al rito abbreviato ex art. 130 cod. giust. cont., con pagamento di una somma ridotta.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge anzitutto l’istanza di sospensione necessaria ex art. 106 cod. giust. cont., richiamando la giurisprudenza contabile e delle Sezioni Unite: la pendenza di un giudizio penale o civile per gli stessi fatti non integra il presupposto della sospensione, in ragione dell’autonomia tra giudizi.

Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. I provvedimenti di fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440/1923 e la costituzione di parte civile nel giudizio penale hanno interrotto i termini, per cui l’invito a dedurre, notificato entro aprile 2025, è tempestivo. Per due convenuti l’eccezione è anche inammissibile per decadenza, ex art. 90 cod. giust. cont., per tardività della costituzione.

Sussistono il rapporto di servizio con l’Agenzia delle entrate e il dolo richiesto dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994. Quanto al quantum, la Corte conferma la quantificazione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, secondo la giurisprudenza delle Sezioni riunite: in tema di emolumenti illecitamente erogati, il calcolo avviene sul lordo. La misura equitativa viene rideterminata per alcuni convenuti in percentuali inferiori a quelle richieste, in ragione della minore ripetitività dei comportamenti accertati.

Quanto al danno all’immagine, la Corte lo dichiara improcedibile perché integralmente soddisfatto dal risarcimento già versato dall’interessato in sede penale. Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili in sede penale sono liberamente valutabili nel giudizio contabile, in forza del principio del libero convincimento e della circolarità delle prove, non applicandosi l’art. 270 cod. proc. pen. L’assoluzione per intervenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio non è dirimente, poiché il fatto storico resta valutabile nella sua dimensione di illecito contabile.

La domanda è pertanto accolta parzialmente, con condanna dei quattro convenuti alle somme determinate nella motivazione, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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