Responsabilità erariale per finanziamento pubblico non rendicontato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 5 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un finanziamento pubblico regionale con vincolo di destinazione è legato all’ente erogatore da un rapporto di servizio di natura funzionale, che fonda la giurisdizione della Corte dei conti. La mancata realizzazione del progetto e la mancata restituzione del contributo integrano danno erariale risarcibile, con elemento soggettivo del dolo, essendo l’obbligo restitutorio connotato essenziale del finanziamento agevolato. Il danno all’immagine e il danno da disservizio non si presumono dalla condanna penale: la Procura deve provarne in concreto la sussistenza.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il beneficiario di un finanziamento pubblico regionale a titolo di “microimpresa costituenda”, dell’importo di € 10.000, concesso per un progetto imprenditoriale. Il progetto non è stato completato e il convenuto non ha mai restituito il contributo né prodotto la rendicontazione delle spese.

Il Tribunale ha accertato la responsabilità penale del beneficiario per il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., con sentenza divenuta irrevocabile. Su questa base la Procura contabile ha chiesto la condanna al risarcimento di € 25.000, articolato in tre voci: il contributo ricevuto, un danno da disservizio e un danno all’immagine. Il convenuto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza del rapporto di servizio in capo al beneficiario. Richiamando Cass., SS.UU., sent. n. 25495/2009 e Cass., SS.UU., ord. n. 21297/2017, i giudici hanno ricordato che la giurisdizione contabile prescinde da un rapporto di impiego e richiede una relazione meramente funzionale tra l’autore dell’illecito e l’amministrazione. Chi percepisce un contributo con vincolo di destinazione diviene compartecipe dell’attività dell’ente erogatore.

Nel merito, la Corte ha ritenuto configurabile la condotta illecita connotata dal dolo. Il convenuto aveva assunto l’impegno alla restituzione in rate mensili e si è rivelato inadempiente, violando l’art. 16, comma 6, dell’Avviso pubblico. La richiesta stessa del contributo, formulata nella consapevolezza di non voler adempiere, integra l’illecito amministrativo-contabile.

Il Collegio ha sottolineato che l’obbligo restitutorio è connotato essenziale dell’intervento: non una dazione a fondo perduto, ma un finanziamento a tasso agevolato. La mancata restituzione è di per sé danno erariale, perché altera l’equilibrio finanziario voluto dal legislatore. Il danno è stato quantificato nell’importo del contributo concesso, con rivalutazione e interessi legali.

Diversa è stata la sorte delle altre due voci. Quanto al danno all’immagine, la Corte ha escluso che la condanna penale irrevocabile sia sufficiente: essa è requisito necessario ma non sufficiente, e la Procura deve provare la concreta perdita di prestigio. Non basta la condotta illecita né la pubblicità della pronuncia penale. Difetta quindi la prova di un vulnus attuale e concreto.

Quanto al danno da disservizio, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza contabile che lo identifica nel pregiudizio ulteriore recato al corretto funzionamento dell’apparato pubblico. Nel caso concreto manca la specifica individuazione del pregiudizio causato: la mera condotta antidoverosa non è sufficiente. L’azione è stata quindi accolta solo per la prima voce, con condanna al pagamento di € 10.000, oltre rivalutazione e interessi, e spese di giudizio a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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