Pensione privilegiata inammissibile se il dipendente è ancora in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 533 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di pensione privilegiata ordinaria proposta dal dipendente ancora in servizio è inammissibile, perché i presupposti di cui agli artt. 167 e 168 d.P.R. n. 1092/1973 richiedono la cessazione dal servizio. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’aggravamento dell’infermità spetta all’amministrazione di appartenenza, non al giudice contabile, quando il relativo provvedimento non sia stato impugnato davanti al TAR. L’onere della prova grava sul ricorrente anche nel processo pensionistico e non è assolto senza una perizia medico-legale che censuri il diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’interno con qualifica di Ispettore, aveva ottenuto nel 2014 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia della colonna vertebrale, con equo indennizzo di ottava categoria. Nel 2015 presentava domanda di aggravamento, che la competente CMO escludeva nel 2017, riconfermando la categoria. Il Ministero dell’interno, con nota del 12.01.2023, comunicava che nessun provvedimento favorevole poteva essere adottato.

Nel 2022 il ricorrente chiedeva all’INPS la pensione privilegiata ordinaria, senza ottenere risposta. Proponeva quindi ricorso alla Corte dei conti per l’accertamento del silenzio-rifiuto, la disapplicazione dei provvedimenti ministeriali e il riconoscimento del diritto futuro alla pensione, ascrivibile alla settima categoria.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte dichiara la contumacia del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa, non costituitisi, e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, destinatario solo di atti endoprocedimentali, non essendo titolare né del rapporto di lavoro né di quello previdenziale.

Quanto alla pensione privilegiata, la domanda è dichiarata inammissibile. Il ricorrente era ancora in servizio e non aveva maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza. L’art. 167, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 presuppone che il dipendente sia cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio. La Corte osserva incidenter tantum che la domanda sarebbe comunque improcedibile, avendo l’INPS adottato nel novembre 2023 un espresso provvedimento negativo, correttamente fondato sulla permanenza in servizio.

Sul mancato riconoscimento dell’aggravamento, il ricorso è infondato. Il diniego ministeriale si fonda sul disconoscimento operato dall’organo medico-legale e non risulta mai impugnato davanti al TAR. Poiché l’accertamento sanitario è unico ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, il ricorrente non può vantare allo stato il riconoscimento di tale requisito.

Le censure non colgono nel segno: il ricorso non è corredato da alcuna perizia medico-legale successiva al decreto di diniego del 12.1.2023 che contesti le valutazioni del competente organo. La parte è venuta meno agli oneri di allegazione e di prova incombenti su di essa ex art. 2697 c.c., anche nel processo pensionistico, dove i poteri istruttori del giudice non possono derogare all’onere probatorio delle parti.

Il ricorso è quindi in parte inammissibile e per il resto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 in favore dell’INPS, parte resistente costituita; nulla per le parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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