Responsabilità del sindaco per incarichi esterni elusivi e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 167 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di incarichi professionali esterni da parte della pubblica amministrazione è subordinato alla rigorosa coesistenza, e alla esplicitazione nella motivazione dell’atto, dei presupposti dell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001: carattere temporaneo e altamente qualificato della prestazione, previo accertamento dell’impossibilità di utilizzare le risorse interne, divieto di rinnovo. La loro violazione, già di per sé idonea a pregiudicare la legittimità dell’affidamento, non integra però una responsabilità formale. Il danno erariale è sorretto da una presunzione di inutilità della spesa, che opera secondo il riparto probatorio dell’art. 2697 c.c.: spetta al requirente allegare l’esistenza, in organico, di figure astrattamente idonee a svolgere le mansioni esternalizzate; spetta al convenuto dedurre e provare l’indisponibilità o inadeguatezza del personale interno. La prova del danno resta quindi frazionabile, e il quantum è liquidabile equitativamente, ai sensi dell’art. 1226 c.c., commisurandolo alle sole poste effettivamente dimostrate. Integra il dolo eventuale, e non la negligenza, la reiterazione di incarichi formalmente qualificati come appalto di servizi in assenza dei relativi presupposti, accompagnata dall’omesso riferimento ai precedenti affidamenti.
Il Fatto
Un Comune della provincia lombarda conferiva, dal 2018 al 2022, dodici incarichi trimestrali per il “servizio di elaborazione dati area finanziaria” a una professionista esterna, titolare di una ditta individuale. A disporli era il sindaco pro tempore, che cumulava la carica con quella di Responsabile del Servizio finanziario, adottando personalmente tutte le determine di affidamento.
Su esposto, la Procura regionale ascriveva al sindaco la responsabilità amministrativa, quantificando il danno in 47.947,00 euro, al netto della intervenuta prescrizione parziale di un pagamento risalente al gennaio 2019. Contestava la fittizia qualificazione dell’incarico come appalto di servizi, il carattere ordinario delle mansioni esternalizzate e l’aggiramento dei vincoli assunzionali e del principio del concorso. Dopo l’invito a dedurre, rimasto senza riscontro, e la notifica dell’atto di citazione, la convenuta non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta preliminarmente la regolarità della notifica a mezzo PEC all’indirizzo risultante dal registro INI-PEC e dichiara la contumacia della convenuta, ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Passando al merito, ricostruisce l’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e l’art. 110, comma 6, d.lgs. 267/2000, richiamando il consolidato indirizzo contabile secondo cui i presupposti devono coesistere ed emergere dalla motivazione: la loro assenza pregiudica la legittimità dell’incarico ed è valutabile come prova di un illecito esercizio del potere amministrativo, degradante in danno pari all’esborso sostenuto.
Nel caso concreto la violazione è palese sotto tre profili. Le determine indicano un oggetto di mero “supporto e assistenza per l’elaborazione dati in materia contabile e finanziaria”, incompatibile con il requisito dell’alta qualificazione e della straordinarietà; le dichiarazioni del segretario generale confermano che l’incarico serviva ad assicurare supporto all’unico funzionario contabile dell’ufficio ragioneria, sopperendo a carenze di organico. Manca, inoltre, qualsiasi ricognizione preliminare del personale in servizio. Infine, i reiterati provvedimenti “fotocopia”, senza soluzione di continuità dall’ottobre 2018 al novembre 2022, violano il divieto di rinnovo, non essendovi alcun riferimento ai precedenti affidamenti.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude la semplice negligenza e ravvisa il dolo eventuale. Depongono in tal senso la reiterazione per ben dodici volte e l’uso consapevole di espedienti formali: la qualificazione strumentale quale appalto di servizi, pur in assenza dell’organizzazione dei mezzi, dell’assunzione del rischio e dell’obbligazione di risultato, e l’omessa menzione degli incarichi già svolti, così da far apparire rispettata la temporaneità. Su chi cumula la carica di sindaco e la responsabilità di settore grava un preciso dovere di agire in modo informato, attivando pareri o coinvolgendo gli uffici su materie complesse.
Sul danno, il Collegio precisa che la giurisprudenza richiamata dalla Procura non supera il principio per cui la responsabilità amministrativa non consegue alla sola inosservanza di legge: esprime piuttosto una presunzione di inutilità della spesa, da ponderare secondo gli artt. 2697, 2727, 2729 e 1226 c.c. e l’art. 1, comma 1-bis, l. 20/1994. Applicando il riparto probatorio, la presenza in organico di quattro funzionari di area C e l’assunzione deliberata di un’unità amministrativo-contabile part-time, con decorrenza dal marzo 2022, fondano la probabile inutilità della spesa solo per il periodo successivo.
La Corte ritiene pertanto la disutilità accertata nella misura del 50% e, non potendo il danno essere provato nel preciso ammontare, lo liquida equitativamente in 23.973,50 euro, pari alla metà dei compensi corrisposti per l’esternalizzazione, oltre interessi legali dalla pubblicazione. Pronuncia così condanna nei confronti della convenuta, con spese di giudizio liquidate in favore dell’Erario dello Stato.
Nota della Redazione
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