Obbligo di resa del conto del tesoriere e insufficienza del verbale di (Corte dei Conti Sez. II App. n. 59 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che, in forza di convenzione con un’università statale, riscuote le entrate e paga le spese maneggiando denaro pubblico è agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto. Ove la convenzione e la sua esecuzione concreta integrino gli estremi del servizio di tesoreria — gestione finanziaria globale dell’ente, con custodia di titoli e valori — l’obbligo di rendicontazione non può essere assolto con un mero verbale di verifica di cassa. Il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare in modo analitico i risultati della gestione, secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La qualifica di agente contabile discende direttamente dalla legge e non è esclusa dall’assenza di contestazioni dell’ente né dal silenzio della convenzione.
Il Fatto
Un istituto di credito, affidatario mediante gara pubblica del servizio di cassa e di incasso delle tasse universitarie di un ateneo statale, trasmetteva all’ente, per l’esercizio 2020, un documento contabile riassuntivo intitolato verbale di verifica di cassa. Il magistrato istruttore, rilevato che il documento non consentiva la verifica sostanziale della gestione, deferiva al collegio la questione sulla regolarità del conto.
La Sezione giurisdizionale regionale dichiarava improcedibile il conto, qualificando la banca come agente contabile tenuto alla rendicontazione. L’istituto proponeva appello, deducendo la violazione del principio di affidamento e la falsa applicazione dell’art. 1, d.P.R. n. 97/2003, assumendo di aver svolto il solo servizio di cassa e non quello di tesoreria.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dalla distinzione, delineata dalle definizioni dell’art. 1, lett. a) e r), d.P.R. n. 97/2003, tra cassiere e tesoriere. Il primo riscuote e paga senza corresponsabilità nella gestione delle risorse, entro il limite delle disponibilità depositate; il secondo gestisce le risorse sulla base del bilancio di previsione e delle variazioni, può pagare solo entro gli stanziamenti e deve rendere all’ente il conto della propria gestione, trasmettendolo alla sezione giurisdizionale per il discarico. La differenza risiede nell’ampiezza delle responsabilità.
In mancanza di elementi testuali univoci, la Corte valorizza il concreto atteggiarsi del rapporto. L’art. 4 della convenzione estende l’oggetto a tutti i flussi finanziari del bilancio generale dell’ateneo e alla custodia di titoli e valori; l’art. 6 impone l’osservanza delle disposizioni sui servizi di cassa e tesoreria delle pubbliche amministrazioni e dei R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924; l’art. 9 richiede la presenza di un responsabile del servizio di tesoreria e di uno sportello dedicato. L’oggetto negoziale ricalca così la fisionomia del servizio descritto dall’art. 209 TUEL. La banca, inoltre, si era autoqualificata cassiere/tesoriere nella trasmissione del documento di chiusura dell’esercizio.
La Corte osserva poi che il ripristino del sistema di tesoreria unica per le università statali e le abrogazioni introdotte dal d.l. n. 124/2019 hanno svilito il ruolo del tesoriere privato, riducendolo nella sostanza a quello di cassiere. Ciò non ha però eliso l’istituto né la convenzione di tesoreria, incidendo sulla sola autonomia contrattuale degli enti. Sussiste dunque, in capo alla banca, la qualifica di agente contabile e il relativo obbligo di rendicontazione, discendente dalla legge.
Quanto al modello di conto, la Corte respinge il secondo motivo. Il riscontro della gestione non è soddisfatto dal modello 11 allegato al d.P.R. n. 194/1996, sostituito dall’allegato 17 al d.lgs. n. 118/2011, richiamato dall’art. 226 TUEL e applicabile per il tramite dell’art. 6 della convenzione. La banca stessa aveva dichiarato di consegnare il conto del tesoriere conforme a tale allegato: l’inosservanza di questo autovincolo rende palese l’inadempimento. Il conto, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione.
L’appello è pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese di lite, liquidate in euro 208,00, sono poste a carico dell’appellante.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.