Controllo Corte dei conti sul sub-investimento PNRR “Mobility as a Service for (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 14 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione affidato alla Corte dei conti dall’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 e dall’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, si estende anche ai sub-investimenti del PNRR e si sostanzia in una valutazione di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse. Il controllo non impone la verifica puntuale di tutti gli aspetti della progettualità, ma si seleziona per livello di profilo e tempestività in ragione della natura sperimentale dell’intervento. Quando le raccomandazioni degli organi interni di governo del progetto sono già state raccolte e tradotte in misure correttive, la Corte non formula ulteriori prescrizioni. Resta ferma la distinzione tra gli esiti della sperimentazione finanziata con fondi pubblici e i risultati del paradigma MaaS, affidati alla risposta del mercato e degli utenti.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato il sub-investimento M1|C1|1.4.6 “Mobility as a Service for Italy”, inserito nel quadro programmatico dei controlli per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione n. 60/2024/G. L’intervento, di 40 milioni di euro a valere sul PNRR e di ulteriori 16,9 milioni stanziati con il PNC, è finalizzato a porre le basi infrastrutturali e conoscitive per lo sviluppo futuro di servizi di mobilità integrata come servizio.

Amministrazione titolare è il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la piattaforma tecnologica abilitante. Soggetti attuatori sono le tre città “leader” finanziate con fondi PNRR, le tre città “pilota” finanziate con il PNC e sette territori “follower” di livello regionale.

La Motivazione della Corte

Il provvedimento riferisce sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2024. La Corte ricostruisce anzitutto il quadro finanziario della misura e osserva che, al di là delle rimodulazioni di budget e della messa a punto delle date delle sperimentazioni, la pianificazione non richiede interventi radicali di revisione, con riguardo sia alle tempistiche operative sia alla congruità dei fondi.

Quanto alla fase delle sperimentazioni, i tre progetti pilota ricompresi nelle città leader PNRR si sono conclusi entro i termini previsti dagli Operational Arrangements, conseguendo la milestone M1C1-13. Le altre tre città pilota finanziate con il PNC hanno avviato le operazioni nel corso del 2024, mentre la sperimentazione nei territori “follower” è stata effettivamente avviata a ottobre 2024, con l’obiettivo di coinvolgere almeno 1.000 utenti sperimentatori per ciascun territorio in continuità statistica con la prima fase. I due Living Lab di Milano e Torino hanno intrapreso i test con i grandi dimostratori a settembre 2024.

La Corte rileva come il Comitato Tecnico e il gruppo di lavoro abbiano dato prova di presidiare efficacemente le attività in corso, raccogliendo le raccomandazioni del Comitato scientifico e dando attuazione o comunque prefigurando misure correttive, in coerenza con la natura sperimentale dell’iniziativa. Il layer nazionale sta compiendo il proprio percorso di piena funzionalità; si registra una diminuzione dell’incidenza dei viaggi per i quali il MaaS Operator non dichiara l’informazione, fenomeno che segnala un progressivo adattamento degli operatori e un maggiore utilizzo delle funzionalità del repository.

Sul piano delle criticità, la Corte non ne ravvisa di particolari. La valutazione sull’efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo, sui contenuti informativi e sulla coerenza dei dati raccolti converge nel senso della regolarità degli adempimenti e dell’aggiornamento delle informazioni. Il collegio richiama espressamente la necessità di tenere distinti i risultati della sperimentazione, oggetto del finanziamento pubblico, dai risultati del paradigma MaaS, il cui sviluppo richiede una risposta da parte del mercato, degli utenti e degli operatori: il successo della prima non coincide con il successo del secondo, pur potendone favorire le condizioni.

Da qui la conclusione: il governo del progetto sta operando nella giusta direzione e non vi sono raccomandazioni aggiuntive, se non quella di proseguire coerentemente lungo le direttrici già indicate dagli organi di governo del progetto. Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla ricezione del rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 20/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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