Ottemperanza al giudicato previdenziale e nomina del commissario ad acta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 152 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha per oggetto la verifica dell’esatto adempimento, da parte dell’amministrazione, del giudicato, al fine di consentire il concreto conseguimento dell’utilità riconosciuta in sede di cognizione. Suo presupposto è l’inadempimento, anche solo parziale, dell’obbligo di conformarsi alla sentenza. Accertato l’inadempimento, il giudice, ai sensi dell’art. 218 c.g.c., ordina l’integrale esecuzione entro un termine e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico solidale delle amministrazioni resistenti. La richiesta di rinvio avanzata dall’ente previdenziale va respinta quando i tempi di riliquidazione restano incerti e indefiniti e non è provata la sollecita attivazione per acquisire la documentazione necessaria.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza di una precedente sentenza della stessa Sezione, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al riscatto, al computo e alla ricongiunzione di diversi periodi contributivi e la condanna dell’INPS a pagare i maggiori ratei derivanti dalla riliquidazione della pensione. Notificata la pronuncia e inoltrata la diffida ad adempiere, senza esito, la ricorrente ha chiesto l’accertamento delle violazioni e la condanna delle amministrazioni resistenti, con nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento.

L’INPS, costituendosi, ha dedotto di aver definito la ricongiunzione e di non aver potuto completare il computo degli ulteriori periodi per la mancata produzione delle certificazioni da parte del datore di lavoro, chiedendo un rinvio. Il Ministero dell’Istruzione, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico dichiara anzitutto la contumacia del Ministero, attesa l’omessa costituzione all’esito del rinnovo della notificazione effettuato dalla ricorrente. Delinea poi l’oggetto del giudizio: verificare l’esatto adempimento del giudicato, richiamando la giurisprudenza della Sezione (Sez. III nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014). Presupposto dell’azione è l’inadempimento, anche parziale, dell’amministrazione, circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l’ottemperanza all’obbligo statuito.

Quanto al merito, la Corte rileva che la difesa dell’INPS deduce l’avvenuto adempimento solo rispetto alla ricongiunzione, quindi in modo parziale rispetto alle articolate statuizioni della pronuncia. Il giudice unico reputa che la richiesta di rinvio non possa essere accolta.

Le ragioni sono due. Da un lato, i tempi di riliquidazione della prestazione previdenziale restano incerti e indefiniti, considerato anche il lungo periodo trascorso dal deposito del ricorso. Dall’altro, l’Istituto previdenziale non fornisce alcun elemento utile a verificare di essersi tempestivamente attivato richiedendo al Ministero, datore di lavoro, la documentazione necessaria a completare le procedure di liquidazione.

La domanda di ottemperanza è pertanto accolta, essendo provata la mancata esecuzione della sentenza. Ai sensi dell’art. 218 c.g.c., la Corte condanna le amministrazioni resistenti a dare integrale esecuzione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Qualora l’inerzia persista, nomina quale commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con compenso di € 2.000,00 a carico solidale dell’INPS e del Ministero. Le spese di lite, liquidate in € 3.500,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale delle resistenti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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