L’adesione a un’associazione del Terzo Settore non attiva il controllo sui provvedimenti societari di cui all’art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 10 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 costituisce la norma attributiva del potere di controllo sulle operazioni societarie degli enti locali e si attiva esclusivamente in caso di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, in società a totale o parziale partecipazione pubblica. La nozione di società rilevante è quella definita dall’art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 175/2016, che ricomprende esclusivamente gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile. L’adesione di un Comune a una associazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ancorché operante nel settore delle Comunità Energetiche Rinnovabili, non integra alcuna delle fattispecie tipiche previste dalla norma attributiva del potere, con conseguente declaratoria di non luogo a deliberare e rinvio delle valutazioni ai controlli di cui all’art. 148-bis d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

Il Comune di Canelli ha trasmesso alla Sezione, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2025 con cui era stata disposta l’adesione all’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile “SOLAR VALLEY”. L’ente ha precisato che l’invio, effettuato in data 31 dicembre 2025 e completato con gli allegati il 27 gennaio 2026, era volto a ottenere il prescritto parere sulla deliberazione di adesione. Il punto 9 della deliberazione consiliare richiamava espressamente l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 quale fondamento della trasmissione.

Il magistrato istruttore, ravvisando elementi di estraneità della fattispecie rispetto all’ambito applicativo dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, ha chiesto la fissazione della Camera di consiglio per sottoporre la questione all’esame della Sezione entro il termine di sessanta giorni decorrente dal primo invio della deliberazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il perimetro applicativo del controllo di cui all’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, richiamando la natura di “peculiare attività di controllo” delineata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Tale attività si attiva esclusivamente nelle ipotesi tipiche di costituzione della società o di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il Collegio evidenzia che il soggetto partecipato deve necessariamente possedere la qualifica di società secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 175/2016, che rinvia agli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, ivi incluse le società aventi oggetto consortile.

Nel caso esaminato, l’operazione deliberata dal Comune consiste nell’adesione a una associazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: si tratta di un soggetto giuridico disciplinato dal codice del Terzo Settore e quindi estraneo al novero delle società di cui al d.lgs. n. 175/2016. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a deliberare sulla richiesta di parere, non ricorrendo i presupposti normativi, e riserva le proprie valutazioni ai successivi controlli previsti dall’art. 148-bis del TUEL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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