Responsabilità amministrativa del sindaco e colpa grave nel riassetto organizzativo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 31 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per danno erariale esige la colpa grave, che non si identifica con il mero inadempimento di un obbligo o con la violazione di una norma, ma postula la inosservanza dei basilari canoni di diligenza, prudenza e delle regole tecniche della funzione. Essa non è configurabile quando il comportamento dell’amministratore, pur censurabile, si colloca in un contesto di riassetto organizzativo e di obiettiva complessità normativa, tale da escludere la sprezzante trascuratezza dei doveri di servizio. Non ogni condotta illegittima integra la colpa grave, occorrendo elementi qualificanti accertati caso per caso. Il giudice di appello conferma la valutazione assolutoria del primo grado quando la scelta contestata sia espressione di un percorso amministrativo plurimo e coerente, privo di previa rappresentazione e volizione del fatto dannoso.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il sindaco di un comune per il risarcimento di un danno erariale quantificato in euro 76.300,28, oltre interessi e rivalutazione, in favore dell’ente locale. Il pregiudizio derivava dal mantenimento in servizio di una dirigente di primo livello nel periodo luglio 2015-marzo 2016, a condizioni economiche invariate e in asserito difetto di fondamento giuridico.

La Sezione giurisdizionale regionale aveva respinto la domanda per carenza dell’elemento psicologico. La Procura ha proposto appello, censurando l’argomentazione assolutoria e sostenendo la sussistenza della colpa grave in capo al sindaco.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale di appello muove dalla ricostruzione dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, da ultimo la sentenza n. 132 del 2024, la Corte ribadisce che la colpa grave risponde a una logica di equilibrio tra finalità restitutorie e esigenze di non disincentivare l’azione amministrativa.

Il Collegio precisa che la gravità della colpa non discende dal semplice inadempimento, ma dalla inosservanza degli essenziali dettami di diligenza, prudenza e delle basilari regole tecniche della funzione. Occorre una negligenza che si sostanzia nel non intendere ciò che tutti intendono, ovvero una grave imperizia, superficialità e noncuranza, sempre che non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento del compito. Sul punto è richiamato l’indirizzo di Corte conti, Sez. riun., 10 giugno 1997, n. 56/A.

Applicando tali criteri, la Corte riconosce che la scelta del sindaco, ancorché provvisoria, non era conforme alla legge e si discostava dal parere legale del 21.7.2015. Tuttavia tale illegittimità, da sola, non raggiunge la soglia della colpa grave. Il contesto in cui la determinazione si colloca è quello di un riassetto organizzativo e di incertezza normativa, comprensivo di una pluralità di atti orientati alla riorganizzazione, tra cui delibere di giunta, note del segretario generale, valutazioni della commissione indipendente e decreti di proroga.

Il parere legale esterno non fornisce, secondo la Corte, indicazioni univoche di segno opposto alle determinazioni assunte, prospettando anzi la necessità di una disciplina comunale sul differimento del trattenimento in servizio. Né risulta conferito alcun nuovo incarico. La Corte richiama, altresì, l’art. 21, comma 6, della l.r. n. 22/2010, che in regime di prorogatio garantisce la continuità delle funzioni dirigenziali di primo livello fino al nuovo conferimento.

Ne discende che la condotta non palesa una sprezzante trascuratezza dei doveri, né la previa rappresentazione e volizione del fatto dannoso. La sentenza di primo grado è dunque confermata, con liquidazione delle spese a carico del comune soccombente in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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