Rinuncia agli atti accettata dall’INPS: estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 32 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la rinuncia agli atti del processo, depositata dalla parte senza riserve o condizioni e accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. L’effetto estintivo opera in forza della sola accettazione, senza necessità di ulteriore verifica del merito. Ai sensi del comma 7 dell’art. 110 c.g.c., nulla va statuito per le spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo nel giugno 2020, aveva impugnato il provvedimento con cui l’INPS aveva applicato alla sua pensione l’aliquota pensionistica del 35% annuo prevista dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 per i pensionati civili, anziché quella del 44% annuo stabilita dall’art. 54 del medesimo d.P.R. per i militari. Il ricorrente invocava l’applicazione dell’aliquota del 2,44% annuo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (12/2021), e chiedeva la rimodulazione della pensione con arretrati, interessi e rivalutazione.
Nel corso del giudizio l’INPS, dopo aver rappresentato di avere in corso le procedure di riliquidazione, provvedeva in data 01.10.2024 a rideterminare la pensione con l’aliquota del 2,44%, con pagamento previsto sul cedolino di dicembre 2024. In data 22 gennaio 2025 il ricorrente depositava rinuncia agli atti, accettata dall’INPS all’udienza del 28 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico affronta la sola questione della validità ed efficacia della rinuncia, non essendo più controverso il merito pensionistico. Richiama l’art. 110 c.g.c., secondo cui la rinuncia agli atti, fatta dalla parte o da un suo procuratore speciale e notificata alle altre parti o comunicata verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso concreto la rinuncia risulta depositata senza riserve o condizioni e accettata espressamente dalla difesa dell’INPS all’udienza. Sussistono quindi entrambi i presupposti richiesti dalla norma: la dichiarazione unilaterale della parte e l’accettazione delle controparti costituite. Non è richiesta alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte del giudice.
Inevitabile conseguenza è la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c., con cancellazione della causa dal ruolo. Quanto al regime delle spese, il Giudice applica il comma 7 dell’art. 110 c.g.c., che in caso di estinzione per rinuncia non consente la statuizione sulle spese: conseguentemente nulla viene disposto al riguardo, nonostante l’INPS avesse chiesto l’integrale compensazione.
La decisione conferma la piena autonomia del profilo processuale rispetto al merito: la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, con la riliquidazione della pensione e il pagamento degli arretrati, non conduce a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma alla diversa declaratoria di estinzione per rinuncia, che il ricorrente ha preferito formalizzare dopo aver verificato l’avvenuto pagamento.
Nota della Redazione
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