Insussistenza del nesso causale e potere riduttivo per la franchigia assicurativa (Corte dei Conti Sez. III App. n. 157 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto derivante da condanna civile della struttura sanitaria, il nesso di causalità tra la condotta del singolo sanitario e il pregiudizio patrimoniale deve essere accertato con riguardo al segmento temporale in cui l’evento lesivo si è verificato. Esso va escluso quando il comportamento del medico si collochi in una fase della gestione del parto che, secondo l’accertamento peritale, non ha potuto causare né concorrere a causare l’evento. La mancanza di motivazione del giudice di prime cure su tale collegamento integra il vizio denunciato. Il potere riduttivo spettante alla Corte dei conti può essere esercitato, in presenza di una franchigia assicurativa aggregata, per evitare che identiche condotte ricevano trattamenti risarcitori disomogenei in ragione del solo momento in cui sono state poste in essere.
Il Fatto
La sentenza di prime cure aveva condannato tre medici al risarcimento di un danno erariale indiretto, quantificato nella misura complessiva corrispondente al rimborso della franchigia assicurativa versata dalla struttura sanitaria alla compagnia assicuratrice. Il pregiudizio derivava dalla condanna civile subita dall’azienda sanitaria per le lesioni riportate da un neonato al momento del parto, con invalidità prossima al 100%.
La Sezione regionale aveva distribuito il carico risarcitorio in misura proporzionale al diverso apporto causale dei sanitari. Tutti i condannati hanno proposto appello, contestando la rinnovazione della consulenza tecnica, la valutazione delle prove e la ripartizione delle quote. Nel corso del giudizio è stato comunicato il decesso di uno degli appellanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei giudizi e ha dichiarato estinto il processo nei confronti del coappellante deceduto, non avendo la Procura generale manifestato la volontà di riassumere il giudizio verso gli eredi, ai sensi dell’art. 108, comma 6, c.g.c..
Nel merito, la Corte ha respinto il motivo relativo alla rinnovazione della consulenza tecnica. Il giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile la legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) alle sole vicende successive alla sua entrata in vigore, ma la giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte conti ha poi escluso l’applicabilità della normativa ai fatti storici anteriori. Il Collegio ha quindi ritenuto congruamente motivata la decisione di rinnovare le indagini peritali e di riformulare i quesiti.
Anche le censure sul contenuto della perizia e sul consenso informato sono state rigettate. La relazione peritale ha confermato la responsabilità del sanitario che ha gestito la fase finale del parto, per la grave invalidità causata da ipossia, e ha evidenziato la necessità di particolari cautele in presenza di una partoriente precesarizzata.
La Corte ha invece accolto il motivo del sanitario che lamentava l’assenza di motivazione sul nesso di causalità. I consulenti tecnici hanno chiarito che la sua condotta, collocata in una fascia oraria antecedente, non ha potuto causare né concorrere a causare l’evento lesivo. La scelta terapeutica tra parto naturale e taglio cesareo era stata effettuata prima e l’evento si è verificato in un momento successivo.
È stato infine accolto il motivo relativo al potere riduttivo. Il Collegio ha richiamato l’esigenza di evitare disparità di trattamento: a parità di condotte, il diverso momento in cui sono state poste in essere e la franchigia assicurativa allora prevista non possono condurre a esiti risarcitori differenti. Ha quindi ridotto la misura del risarcimento dovuto da uno degli appellanti.
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Nota della Redazione
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