Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile dopo la novella 2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 83 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e non più di gestione contabile. Viene pertanto meno la qualifica degli stessi come agenti contabili, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario. Le controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta appartengono alla esclusiva sfera della giurisdizione tributaria. Resta fermo il dovere dell’Amministrazione di attivarsi per il recupero del dovuto con gli strumenti dell’ordinamento tributario, anche per evitare condotte omissive foriere di responsabilità erariale.

Il Fatto

Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune deposita presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa, per l’esercizio 2017, a carico dei clienti di una struttura ricettiva. Il conto viene compilato d’ufficio e sottoscritto dall’ente, per l’inottemperanza dell’agente contabile, e depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile.

Il conto non evidenzia somme riscosse né versate, configurandosi come “conto a zero”. La Procura regionale rileva che i riscontri comunali non sono esaustivi e che non può pronunciarsi il discarico dell’agente. Dopo due ordinanze istruttorie, la vicenda approda alla definizione: la questione è se il conto sia riconducibile alla giurisdizione contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina d’ufficio i presupposti della sussistenza della giurisdizione contabile nel giudizio, che ha a oggetto il conto presentato dal gestore di una struttura ricettiva. Si tratta di verifica pregiudiziale, che precede ogni valutazione sul merito della gestione.

Per esigenze di sinteticità, ai sensi degli artt. 39 codice della giustizia contabile e 17 dell’allegato 2, la Corte richiama le motivazioni delle sentenze della stessa Sezione dalla n. 53 alla n. 64 del 2026, alle quali rinvia per la completa ricostruzione della problematica.

Il riferimento decisivo è alla recente ordinanza n. 1527/2026 della Corte di cassazione a Sezioni unite, che ha affermato come, a seguito della novella del 2020, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria. Da ciò deriva il venir meno della loro qualifica come agenti contabili.

Ne consegue l’attrazione delle liti fra ente impositore e responsabile d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria. La Corte dei conti dichiara quindi il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario.

Resta fermo il dovere per l’Amministrazione di attivarsi per il recupero del dovuto secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale. Non è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *