Ricalcolo pensione Polizia di Stato e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 11 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale e non sostanziale. Essa presuppone fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso dai quali emerga la totale eliminazione di ogni ragione di contrasto tra le parti. Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento con l’aliquota annua del 2,44 per cento di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, richiesta dall’amministrazione e non contestata dal ricorrente, integra tale sopravvenienza. La pronuncia non accerta il diritto, ma ne presuppone la fondatezza originaria. Le spese possono essere compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha adito la Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della pensione con l’applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021/QM. Il trattamento era stato liquidato con il sistema misto e con l’aliquota dell’art. 44 del medesimo d.P.R.

L’INPS, costituitosi tardivamente, ha dedotto di aver già riliquidato la pensione secondo i criteri invocati e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta. Il giudizio, rinviato con ordinanza per consentire la valutazione della documentazione prodotta dal resistente, è stato definito all’udienza del 29.01.2025.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite. Per chi al 31.12.1995 ha maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva va determinata sull’effettivo numero di anni di contribuzione, con l’aliquota annua del 2,44 per cento.

Il riconoscimento opera per le pensioni decorrenti dall’entrata in vigore della disposizione e, per i già titolari, limitatamente ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022, come precisato da Corte cost. n. 33/2023. Nel caso concreto il ricorrente è titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema misto dal 5.1.2022, con anzianità al 31.12.1995 pari ad anni 16 e mesi 4. Il ricorso è pertanto fondato.

La Corte rileva tuttavia che entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ne ricostruisce la natura: pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, che si verifica quando sopravvenga una situazione idonea a eliminare la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. Richiama sul punto Cass. III n. 3598/2015, Cass. III n. 16891/2021, Cass. VI n. 15521/2015 e Cass. n. 5390/2000.

Occorrono fatti sopravvenuti al ricorso dai quali emerga la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto, per mancata contestazione e intervenuto riconoscimento delle parti, come affermato da Sez. Piemonte n. 148/2021 e Sez. Veneto n. 216/2021. Nel caso di specie l’amministrazione ha dedotto la riliquidazione del trattamento con l’invocato parametro legale e il ricorrente ha aderito alla richiesta. Si impone quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese stante la natura processuale della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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