Responsabilità erariale da mancata rendicontazione di contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 37 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore di un contributo pubblico gravante sulle finanze pubbliche è legato all’amministrazione erogante da un rapporto di servizio, con la conseguenza che risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno erariale cagionato dallo sviamento delle risorse dalla destinazione pubblicistica. La mancata rendicontazione della spesa rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta e inverte l’onere della prova: spetta al beneficiario dimostrare la coerenza dell’impiego alle finalità del contributo. La giurisdizione contabile permane anche in caso di fallimento del debitore e la responsabilità attinge la persona fisica legata da rapporto organico alla società fruitrice, ove il comportamento abbia prodotto la distrazione dei fondi.
Il Fatto
La Procura regionale ha agito nei confronti di una società, poi fallita, e del suo amministratore pro tempore, già presidente del consiglio di amministrazione, poi amministratore unico e delegato e infine liquidatore. Il contributo, a valere su legge regionale n. 28/1999, era finalizzato all’apertura di un nuovo punto vendita e l’investimento doveva essere realizzato entro il 17.03.2018.
La società ottenne il finanziamento, ma non trasmise la rendicontazione finale entro il termine del 15.06.2018 previsto dal bando. L’ente erogante revocò integralmente il prestito e intimò la restituzione del debito residuo; la società, nel frattempo fallita, non adempì. Il convenuto ha dedotto l’operatività del punto vendita e la mancata rendicontazione come semplice colpa lieve, invocando il contenzioso con un fornitore e l’età avanzata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento delle Sezioni Unite sulla funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei contributi: chi dispone delle somme in modo diverso dal preventivato o ne crea i presupposti per l’illegittima percezione frustra lo scopo dell’amministrazione, divenendo compartecipe dell’attività istituzionale pubblica.
La vicenda dimostra lo sviamento del contributo. La società non ha mai presentato la rendicontazione finale attraverso cui si sarebbe potuta accertare la realizzazione degli obiettivi del bando. La rendicontazione è elemento cardine del procedimento, espressione del principio di necessaria giustificazione della spesa: in sua assenza non è verificabile la conformità dell’impiego alle finalità dell’erogazione.
La Corte richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza contabile, secondo cui la mancata rendicontazione di spese effettuate con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile di necessaria documentazione della spesa. Ne deriva un’inversione dell’onere della prova a carico del percettore. La documentazione prodotta solo in sede di deduzioni istruttorie e, di riflesso, in giudizio, a distanza di anni, è non esaustiva: non reca prova dei pagamenti né del collegamento dei beni all’attività e alla sede interessate dall’investimento.
Quanto alla società fallita, il Collegio rileva che la giurisdizione contabile permane anche nel fallimento del debitore, senza interferenza con la competenza del tribunale fallimentare. La contumacia della curatela non impedisce l’accertamento della responsabilità. Alla società si affianca la responsabilità personale dell’amministratore, che ha sottoscritto domanda e contratto, ha omesso la rendicontazione e non ha restituito le somme, operando quale agente contabile di fatto.
Il silenzio serbato di fronte all’avvio del procedimento di revoca conferma l’elemento soggettivo doloso. Non valgono a scriminare il contenzioso con il fornitore né l’età avanzata, che non avevano impedito di assumere consapevolmente gli obblighi connessi al finanziamento. I convenuti sono condannati in solido, con riduzione dell’importo già risarcito da altro amministratore all’esito di giudizio abbreviato. Il risarcimento è disposto in favore della Regione, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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