Scudo erariale e colpa grave nella premialità dei direttori di ente parco (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 2 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, l’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 120/2020 e dagli interventi successivi, limita la responsabilità ai soli casi in cui il danno sia dolosamente voluto, con esclusione delle condotte connotate da colpa grave. La limitazione non opera, invece, per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. Ne consegue che, in presenza di una condotta commissiva ascritta a titolo di colpa grave, la responsabilità deve essere esclusa. Nel procedimento di erogazione della retribuzione di risultato al direttore di ente parco, il mancato raggiungimento di un obiettivo non rende di per sé indebito l’emolumento: occorre valutare l’addebitabilità al dirigente secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il direttore di un ente parco nazionale, nonché due componenti dell’organismo interno di valutazione succedutisi nel tempo, contestando un danno erariale complessivo di € 14.946,97. L’addebito riguardava l’indebita erogazione della premialità di risultato corrisposta al direttore per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, in asserita carenza dei presupposti e a fronte di obiettivi non raggiunti o parzialmente realizzati.
Per ciascuna annualità la Procura rideterminava la quota indebita, al netto di una riduzione del 25% e della riconosciuta “limitata legittimità” degli atti di attribuzione. Nei confronti dell’organismo di valutazione in carica per il triennio 2018-2020 la pretesa era limitata a € 10.669,42; per il componente subentrato nel 2021, in solido con il direttore, a € 4.277,55.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di applicabilità dello scudo erariale. Il primo componente dell’organismo aveva chiesto e ottenuto di definire la propria posizione con il rito abbreviato, con pagamento di € 2.500,00 in favore dell’ente; la sua posizione era già definita con separata sentenza. Il giudizio residuo riguardava quindi i due convenuti rimasti, per la sola annualità 2021.
La Corte ricostruisce il quadro normativo dell’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76/2020, più volte modificato, che limita la responsabilità contabile ai fatti dolosi commessi tra l’entrata in vigore del decreto e il termine via via prorogato. Qualifica la disposizione come norma di natura sostanziale, incidente sulla prova dell’elemento psicologico, applicabile ai fatti dannosi successivi al 17 luglio 2020.
Il Requirente, per superare il limite, contestava il dolo e in subordine prospettava la condotta come omissiva, così da escludere l’operatività dello scudo anche in caso di colpa grave. Il Collegio non condivide questa qualificazione. Le condotte ascritte risultano evidentemente commissive: l’organismo ha formulato proposte di valutazione e il direttore ha integrato la relazione sulla performance.
Nel merito, la Corte osserva che la performance è misurata su più componenti e non sul solo pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi individuali, ed è sottoposta a vigilanza ministeriale. Il mancato raggiungimento di un obiettivo non implica automaticamente la riduzione dell’emolumento: il sistema di misurazione impone un ulteriore vaglio di addebitabilità al direttore, nella specie pretermesso dal Requirente. Difetta dunque il dolo e la condotta, pur connotata da colpa grave, non configura responsabilità ai sensi dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020.
I convenuti sono pertanto assolti per insussistenza dell’elemento soggettivo. All’esclusione della responsabilità consegue la liquidazione delle spese processuali in favore della difesa del direttore, pari a € 745,00 oltre oneri, con onere a carico dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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