Revoca del discarico e patrimonio netto nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 18 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’avviso contrario del pubblico ministero, reso entro il termine perentorio di trenta giorni di cui all’art. 146, comma 2, cod. giust. cont., impedisce l’approvazione del conto e impone al Presidente della Sezione di disporre l’iscrizione a ruolo. Il decreto di discarico adottato dal Presidente nonostante l’avviso sfavorevole è viziato per difetto dei presupposti di legge, non corrisponde al modello legale tipico e, non essendo impugnabile per cassazione al di fuori dei motivi inerenti alla giurisdizione, è revocabile dal Presidente stesso. La revoca riporta la procedura entro i binari legislativi. Nel merito, l’agente contabile che abbia valutato le partecipazioni azionarie al valore nominale, in luogo del metodo del patrimonio netto imposto dal punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, versa in errore scusabile se il mutamento di orientamento è intervenuto successivamente alla redazione del conto, con conseguente discarico senza addebiti di responsabilità.
Il Fatto
In qualità di sindaco del Comune, l’agente contabile aveva reso, per il periodo 01.01.2018-31.12.2018, il conto giudiziale relativo ai titoli azionari, depositato presso la Sezione in data 28.06.2019. Il magistrato relatore proponeva il discarico; il Presidente della Sezione, non dissentendo, trasmetteva la relazione alla Procura per l’avviso di competenza. Il pubblico ministero esprimeva avviso contrario al discarico, poi precisato con successiva comunicazione.
Il Presidente reiterava la proposta di discarico e, ritenuti irrituali e intempestivi gli avvisi della Procura, approvava i conti con decreti di discarico. Il pubblico ministero chiedeva allora la revoca dei decreti e la fissazione dell’udienza. Il Presidente revocava i decreti e iscriveva a ruolo i conti. L’agente contabile eccepiva l’irritualità del secondo decreto presidenziale, equiparandolo a una sentenza passata in giudicato, e in subordine chiedeva il discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’iter del giudizio di conto: dopo il deposito e la verifica istruttoria, il relatore può chiedere l’iscrizione a ruolo ovvero il discarico. In quest’ultimo caso, se il Presidente concorda, la relazione è trasmessa al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente il termine, il Presidente approva il conto con decreto di discarico. Pertanto, l’avviso contrario del pubblico ministero impedisce il discarico e impone l’iscrizione a ruolo.
Nel caso concreto, la Procura aveva espresso avviso contrario entro il termine di trenta giorni, con atto formale poi precisato. Sarebbe stato dunque necessario disporre l’iscrizione a ruolo. Il decreto di discarico, adottato su avviso sfavorevole, è viziato perché emesso senza i presupposti di legge e si discosta dal modello procedimentale prefigurato dal legislatore.
Quanto ai rimedi, il Collegio osserva che il sistema chiuso delineato per il giudizio contabile ammette il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, sì che non è praticabile la via dell’impugnazione per violazione di legge. L’unico strumento per ricondurre la procedura entro i binari legislativi è la revoca del provvedimento difforme, come avvenuto con il decreto di iscrizione a ruolo.
La Sezione respinge la tesi della natura di sentenza del decreto di discarico. Il decreto è tale per qualificazione legislativa; contiene inoltre precisazioni e avvertimenti all’agente contabile che il dettato normativo non prevede. Il richiamo alla Cass. n. 14891 del 2010 conferma che le fasi preliminari e interlocutorie del giudizio di conto non sfociano in una decisione sulla giurisdizione o in una pronuncia parziale di merito suscettibile di giudicato. La revocabilità del decreto trova poi riscontro nell’art. 742 cod. proc. civ. e, implicitamente, nell’art. 177 cod. proc. civ. Il rimedio della revocazione resta riservato al decreto conforme al modello legale, come affermato da Corte conti Sez. Basilicata n. 49 del 2023.
Nel merito, l’osservazione della Procura sulla pretesa incompletezza del conto è inconferente: spetta all’organizzazione interna dell’ente stabilire le modalità di presentazione. È invece fondato il rilievo sulla valutazione: il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011 impone il metodo del patrimonio netto, come confermato dalla Sezione giurisdizionale Piemonte, ordinanza n. 22 del 2022. Tuttavia la Sezione applica il principio del prospective overruling, richiamando Cass. n. 552 del 2021 e Sez. Un. n. 15144 del 2011, e la prevedibilità della regola di diritto affermata dalla giurisprudenza CEDU. Poiché il conto è antecedente al formante giurisprudenziale e alla modifica della circolare della Sezione, l’errore dell’agente contabile è scusabile. Il conto è dichiarato irregolare, ma l’agente è discaricato senza addebiti. Le spese sono compensate per l’assoluta novità della questione e il mutamento di giurisprudenza, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come integrato dalla Corte cost. n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
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