Inammissibile la domanda di pensione privilegiata priva di previa istanza amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 244 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, il ricorso diretto alla Corte dei conti è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. quando la domanda non sia stata preventivamente sottoposta all’amministrazione competente, non essendo stato proposto il formale atto di diffida a provvedere. La previa interlocuzione amministrativa costituisce condizione dell’azione, volta a consentire all’amministrazione di istruire, valutare ed esprimersi sulla pretesa prima dell’instaurazione del giudizio. Tale onere non può ritenersi assolto per il fatto che l’amministrazione abbia in precedenza respinto una distinta istanza di equo indennizzo, atteso che la domanda di pensione privilegiata deve essere proposta, dopo la cessazione del rapporto, nei confronti dell’Inps.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno con qualifica di Collaboratore Tecnico Capo della Polizia di Stato, veniva dispensata dal servizio nel dicembre 2012. Nel 2004 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie del rachide cervicale e lombare; la C.M.O. le ascriveva all’ottava categoria, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo. Con decreto ministeriale del 2013, notificato nel maggio dello stesso anno, l’amministrazione respingeva l’istanza di equo indennizzo.

Divenuta titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, la ricorrente ha adito la Corte dei conti per sentire accertare il diritto alla pensione privilegiata dalla data di messa in quiescenza, con ordine di versamento degli arretrati. Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno e l’Inps, eccependo tutti, in via preliminare, la carenza di domanda amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha ritenuto assorbente l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. La norma applicata è l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., secondo cui i ricorsi sono inammissibili quando propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.

La Corte ha ricostruito la ratio della disposizione: evitare che il giudice contabile venga adito direttamente, senza alcuna previa interlocuzione con l’amministrazione, alla quale deve essere riconosciuta la possibilità di istruire, valutare ed esprimersi sulla pretesa in sede amministrativa.

Nel caso concreto, la domanda di pensione privilegiata è stata avanzata per la prima volta proprio con il ricorso giudiziale. La Corte ha escluso che potesse ravvisarsi un provvedimento amministrativo implicito di rigetto: la domanda del 2006 e il successivo decreto avevano a oggetto il diverso riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, e la ricorrente non ha mai inoltrato all’Inps la domanda di pensione privilegiata dopo la cessazione del rapporto. L’Istituto, pertanto, non è mai stato posto nelle condizioni di pronunciarsi.

Il giudice ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023, ritenendo corretto quanto osservato dalla difesa della Ragioneria territoriale dello Stato: quella pronuncia riguardava il personale ancora in servizio, per il quale si intendeva evitare il consolidarsi di un giudizio amministrativo destinato a riflettersi sulla futura richiesta di pensione privilegiata. Nel caso esaminato, invece, la ricorrente non era più in servizio ed era già titolare di pensione al momento dell’instaurazione del giudizio, donde la presenza in causa dell’Istituto previdenziale, al quale però la domanda amministrativa non risulta mai presentata.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità della domanda e la compensazione delle spese, giustificata dalla pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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