Parere negativo sulla costituzione di una CER in forma societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 106 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di una comunità energetica rinnovabile in forma societaria è soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP. Poiché la disciplina europea e nazionale non impone la veste societaria, l’amministrazione deve motivare analiticamente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, TUSP, la stretta necessità del modulo societario, comparandolo con le alternative non societarie. L’atto deliberativo deve indicare soci e capitale e fornire dati economico-finanziari attendibili. In difetto, il parere è negativo.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con cui approva statuto e atto costitutivo di una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa, con allegate relazione del RUP e documentazione di progetto. Alla trasmissione iniziale non era allegato il progetto di fattibilità tecnico-economica, acquisito in seguito su richiesta del magistrato istruttore. La Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, comma 3, TUSP.

Il controllo è preventivo e si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica della scelta e quella privatistica dell’attuazione negoziale. L’assenza di pronuncia entro sessanta giorni consentirebbe all’ente di procedere; il parere negativo determina invece un onere di motivazione rafforzata ex art. 5, comma 4, TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto l’ambito del controllo. Il Comune rientra tra i soggetti destinatari del TUSP, e l’operazione rientra nell’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP, trattandosi di costituzione di società a partecipazione pubblica. La competenza è della Sezione regionale, il cui intervento è funzionale a sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima dell’attuazione.

L’atto è formalmente conforme all’art. 7 TUSP, essendo adottato con deliberazione consiliare, e il tipo societario prescelto è astrattamente ammesso dall’art. 3 TUSP. Il profilo critico riguarda invece i vincoli finalistici dell’art. 4 TUSP. La relazione del RUP si limita a riprodurre formule normative e giurisprudenziali, senza indicare alcun dato idoneo a dimostrare che l’attività non sarebbe svolta dal mercato o lo sarebbe a condizioni differenti. Il progetto di fattibilità precisa che, essendo la cooperativa priva di patrimonio, saranno i membri a investire o a rivolgersi a terzi: ciò rende ancor meno comprensibile l’interesse generale che giustificherebbe la costituzione della società. Il vincolo di scopo non risulta dunque soddisfatto.

La Sezione esamina poi il profilo motivazionale. La normativa europea e nazionale configura la CER come soggetto di diritto autonomo senza imporre una veste societaria, secondo un principio di neutralità della forma. Ne deriva che il ricorso al modulo societario richiede una motivazione qualificata che ne dimostri la stretta necessità. L’ente si è limitato a rappresentare l’impossibilità di gestione diretta per carenza di personale e risorse, senza un’analisi comparativa delle alternative, che avrebbe richiesto una S.W.O.T. analysis di ciascuna opzione praticabile. L’atto e gli allegati non specificano il numero dei soci né il capitale sociale, in contrasto con gli artt. 2521 e 2522 cod. civ., e non regolano l’ipotesi di cessione del diritto di superficie.

Infine la Corte si sofferma sulla sostenibilità finanziaria. La deliberazione non indica il quantum della quota né alcuna previsione di spesa con copertura finanziaria, con conseguente difetto di sostenibilità soggettiva. Sul piano oggettivo, il progetto non contiene dati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario, limitandosi a scenari non dettagliati. La consultazione pubblica prevista dall’art. 5, comma 2, TUSP è stata attuata con un incontro divulgativo, di cui però non sono indicati i risultati, né il numero degli interessati a partecipare.

Per queste ragioni la Sezione esprime, ex art. 5, comma 3, TUSP, parere negativo, disponendo la trasmissione della deliberazione all’amministrazione e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *