Rimborsi di trasferte mai effettuate e dolo dell’amministratore pubblico (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 11 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, integra l’elemento soggettivo del dolo la condotta dell’amministratore unico che autoliquida, operando direttamente sui conti societari, rimborsi per trasferte mai effettuate, essendo evidente la consapevolezza di ottenere somme non dovute a fini locupletativi. I tabulati telefonici tradizionali costituiscono fonte di prova idonea a dimostrare l’assenza dal luogo di lavoro quando la tratta da percorrere superi i 200 km e non sia necessario localizzare con puntualità la posizione del soggetto, ma soltanto verificare la sua presenza in una delle due città. Nel giudizio contabile di appello, ai sensi dell’art. 194 del codice di giustizia contabile, non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Il rimborso chilometrico va commisurato al luogo di residenza e non al domicilio, di per sé mutevole, né sono accollabili alla società gli oneri tributari personali dei compensi liquidati a terzi, in assenza di espressa pattuizione.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana conveniva in giudizio l’amministratore unico di una società in house della Regione, contestandogli un danno erariale complessivo di euro 46.095,52. Due le poste: euro 43.455,17 per rimborsi non dovuti a seguito di trasferte non effettuate tra agosto 2019 e maggio 2021, ed euro 2.640,35 per illecita attività negoziale, per aver corrisposto a due componenti esterni di una commissione aggiudicatrice compensi superiori a quelli stabiliti in sede di nomina.
Il giudice di primo grado accoglieva integralmente la domanda e condannava l’amministratore, ravvisando il dolo quanto ai rimborsi per trasferte mai effettuate e ai maggiori compensi, e la colpa grave per le restanti voci. Proponeva appello l’interessato, chiedendo in via principale l’assoluzione e in via subordinata la riduzione dell’addebito, riproponendo cinque motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dall’elemento oggettivo del danno. La condanna di prime cure non riposa su profili formali di procedura, ma sulla riscontrata sussistenza di condotte sostanziali illecite di matrice dolosa, connesse al rimborso di spese per missioni mai sostenute. L’assenza di un obbligo di autorizzazione preventiva, previsto dal regolamento aziendale, non esclude l’illecito: il fulcro è l’ottenimento del rimborso di spese non sostenute. Le segnalazioni del revisore dei conti e del direttore amministrativo, risalenti già al dicembre 2019, sulle modalità irregolari di rimborso, restate senza riscontro, aggravano il quadro.
Quanto alle contestazioni sull’accertamento telefonico, l’appellante deduceva che le indagini avevano riguardato una sola utenza. La Corte rileva il contrario: gli accertamenti hanno interessato entrambe le utenze, la seconda a decorrere dal settembre 2019, allorché era avvenuto il passaggio di operatore. La doglianza è dunque infondata.
Sul valore probatorio dei tabulati tradizionali, il collegio dichiara inammissibile il deposito della perizia di parte prodotta in data 10/9/2024: ai sensi dell’art. 194 del codice di giustizia contabile, nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa non imputabile. Nel merito, la localizzazione puntuale non era necessaria su una tratta di oltre 200 km tra due città: i tabulati hanno consentito di verificare se l’appellante fosse presente nell’una o nell’altra nelle date delle trasferte. Il richiamo alla sentenza n. 8968 del 2022 della Corte di cassazione penale è giudicato non pertinente, perché in quel caso occorreva accertare la posizione esatta dell’imputato per il concorso nel reato. Il riferimento all’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 132/2021, convertito con legge n. 178/2021, opera sul piano penalistico estraneo al giudizio contabile, nel quale il pubblico ministero ha utilizzato anche ulteriori elementi, quali le dichiarazioni dei dipendenti della società. L’argomento difensivo secondo cui il rientro sarebbe provato dalla mancata richiesta di rimborso del pernottamento è respinto: la circostanza, di per sé, non prova alcunché.
Il motivo sulla quantificazione è rigettato: in assenza di previsioni diverse, il rimborso chilometrico va commisurato al luogo di residenza, e non al domicilio, di per sé mutevole e rimesso all’arbitrio del singolo, tanto più che il domicilio non era stato formalmente comunicato alla società. Le tabelle A.C.I. rispondono a criteri di oggettività e ufficialità.
Le spese qualificate come di rappresentanza non trovano copertura: il rimborso eccedente la soglia regolamentare, la spesa doppiamente rendicontata e l’acquisto di beni voluttuari non possono gravare sulle casse societarie. Quanto ai maggiori compensi, l’obbligazione tributaria, di natura personale e connessa ai redditi dei percipienti, non poteva essere accollata alla società in assenza di espressa pattuizione. L’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave è confermato. L’appello è rigettato, con condanna alle spese in favore dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.