Controlli interni, criticità accertate e misure correttive negli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 37 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 148 del TUEL, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale, il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali. Ove emergano criticità, la Sezione accerta allo stato degli atti l’inadeguatezza del sistema e invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive, secondo le raccomandazioni espresse in motivazione. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria dell’Ente. Il controllo interno conserva natura collaborativa: il suo esito principale è l’autocorrezione da parte dell’amministrazione, restando ferma la possibilità di attivare, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL, il giudizio sanzionatorio davanti alla Sezione giurisdizionale.
Il Fatto
La vicenda riguarda un Comune, sciolto con decreto del Presidente della Repubblica per ingerenze della criminalità organizzata, che ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, entrambi sottoscritti dal Commissario straordinario.
I questionari, predisposti sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, sono stati esaminati congiuntamente. All’esito dell’istruttoria, il Magistrato ha chiesto il deferimento della questione all’esame collegiale, e il Presidente ha disposto la trattazione in Camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto l’assetto normativo dei controlli interni, delineato dall’art. 148 del TUEL e dalla riforma introdotta dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012. Il sistema si articola in distinte tipologie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli organismi partecipati e controllo sulla qualità dei servizi.
Dall’esame dei referti emergono plurime criticità. Quanto al controllo di regolarità, la tecnica della estrazione casuale semplice non è ritenuta sufficientemente efficace: la Sezione raccomanda criteri quantitativi e qualitativi, e rileva l’assenza di controlli e ispezioni mirati su uffici o servizi specifici. Nel controllo di gestione, l’Ente stesso dichiara che lo strumento non è in grado di influenzare l’attività in corso determinando la riprogrammazione degli obiettivi.
Sul controllo strategico, la Sezione rileva la mancata integrazione con il controllo di gestione e l’omessa utilizzazione della contabilità analitica; inoltre, l’Ente non ha adottato la rotazione ordinaria del personale tra le misure di prevenzione del rischio corruzione. Sul punto si sottolinea che le amministrazioni di piccole dimensioni devono motivare nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione e adottare comunque misure alternative, tanto più in un Ente sciolto per infiltrazioni.
Il controllo sugli organismi partecipati risulta del tutto inoperativo: l’Ente dichiara di non detenere partecipazioni, mentre dagli atti della Sezione emerge il possesso di quote in più enti strumentali, con riflessi diretti e indiretti sul bilancio. Il controllo sulla qualità dei servizi difetta della Carta dei servizi, di indagini sulla soddisfazione degli utenti e di attività di benchmarking. Sull’appendice PNRR la Sezione richiama gli obblighi di tracciabilità delle operazioni e la necessità di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare tempestivamente inefficienze e ritardi.
All’esito, la Sezione accerta la presenza di criticità nel sistema integrato dei controlli interni e invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive, con comunicazione delle iniziative intraprese.
Nota della Redazione
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