Incompatibilità assoluta: danno erariale non in re ipsa ma provato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 180 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di attività assolutamente incompatibile con lo status di dipendente pubblico, il riversamento del compenso percepito, previsto dall’art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001, non opera in via automatica. L’obbligo di restituzione riguarda le sole ipotesi di incompatibilità relativa, ossia gli incarichi in astratto autorizzabili ma svolti senza autorizzazione. Per le attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili resta ferma la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario, ma il danno non può essere considerato in re ipsa: spetta alla Procura contabile provare, anche mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, che il dipendente ha sottratto energie lavorative all’amministrazione di appartenenza, non assolvendo proficuamente e puntualmente la prestazione. La mera sussistenza della situazione di incompatibilità assoluta non determina di per sé il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Fatto

Un medico, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in regime di non esclusività presso una struttura sanitaria pubblica, è stato citato in giudizio dalla Procura regionale per avere svolto, fino a un certo periodo, incarichi ritenuti incompatibili con il pubblico impiego. Si contestava, in particolare, un’attività libero-professionale presso una società accreditata con il SSN e un’attività di lavoro subordinato alle dipendenze di una società immobiliare estera riconducibile al padre, protratta per diversi anni con compensi documentati.

La Procura ha invocato il riversamento delle somme percepite ex art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e, in via subordinata, il risarcimento del danno patrimoniale da violazione degli obblighi di servizio. Il giudice di prime cure ha respinto la domanda relativa all’attività libero-professionale, esclusa l’incompatibilità per il regime di non esclusività e l’elemento soggettivo, mentre ha accolto quella relativa all’attività di tipo commerciale, condannando il medico al riversamento di quanto percepito al netto delle ritenute. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce gli appelli, proposti contro la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c.. Rileva poi che la statuizione sul primo incarico, relativo all’attività libero-professionale, non è stata oggetto di gravame e è quindi passata in giudicato. Viene così in esame unicamente il capo che ha condannato il medico al riversamento dei compensi per l’attività ritenuta incompatibile con il rapporto di pubblico impiego.

La Corte esamina congiuntamente l’appello principale della Procura, che censura la quantificazione al netto anziché al lordo delle ritenute, e l’appello incidentale del medico. Osserva che assume valore assorbente la questione della natura dell’incompatibilità e del relativo danno. Nessun dubbio sussiste, per il Collegio, sull’incompatibilità assoluta tra l’attività commerciale svolta e il rapporto con la struttura sanitaria pubblica di appartenenza; le parti divergono solo sulla portata applicativa della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2025.

Il Collegio richiama la pronuncia di nomofilachia, secondo cui lo svolgimento di attività assolutamente incompatibili con lo status di dipendente pubblico integra la violazione di uno specifico dovere di esclusività e non di meri obblighi informativi. Da ciò deriva che il compenso percepito per l’attività vietata non è dovuto in radice, ma la valutazione sul danno arrecato all’amministrazione va effettuata in concreto, di volta al singolo Collegio giudicante, accertando la compresenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità e verificando se vi sia stato effettivo detrimento delle attività istituzionali e inutile dispersione delle energie lavorative.

La Corte ribadisce che il danno all’amministrazione deve essere provato secondo le ordinarie regole sui mezzi e le fonti di prova e non può essere considerato in re ipsa, potendo essere accertato, per le ipotesi di incompatibilità assoluta, anche mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la Procura non ha contestato una minore resa del servizio né ha dimostrato un consistente impegno extralavorativo, limitato ai fine settimana. Difetta pertanto la prova della sottrazione di energie lavorative e dell’abbassamento qualitativo e quantitativo della prestazione.

Ne consegue il rigetto dell’appello principale della Procura erariale e l’accoglimento dell’appello incidentale del medico, con riforma della sentenza di primo grado. Le spese sono compensate, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nella materia, ed è disposto l’oscuramento dei dati personali ai sensi dell’art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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