Appello pensionistico tardivo: decadenza non sanabile dalla costituzione del contraddittorio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 163 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione avverso le sentenze della Corte dei conti è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 178 del codice di giustizia contabile, che, in assenza di notificazione della sentenza, è pari ad un anno dalla sua pubblicazione. La notificazione dell’atto di appello e il suo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado di appello: ne consegue che la tardiva notificazione del gravame rende l’impugnazione inammissibile. Il vizio derivante dal superamento del termine perentorio non è suscettibile di sanatoria per effetto della successiva costituzione in giudizio delle parti appellate, configurando un’ipotesi di nullità-inesistenza della notificazione, per mancata esecuzione degli adempimenti o per mancanza materiale dell’atto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Molise aveva respinto il ricorso della vedova di un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, volto al riconoscimento della causa di servizio del decesso del proprio dante causa e all’ottenimento della conseguente pensione privilegiata, ritenendo non dimostrato il rapporto eziopatogenetico tra i fatti di servizio e la patologia tumorale. Avverso tale sentenza, non notificata, la soccombente aveva proposto appello, eccependo, tra l’altro, il difetto di imparzialità del consulente tecnico d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte di appello ha preliminarmente rilevato, sulla base della prova documentale depositata, che l’atto di appello era stato notificato alla controparte solo in data 13 marzo 2026. Poiché la sentenza di primo grado, depositata in segreteria il 17 gennaio 2025, non risultava notificata, la parte interessata disponeva del cd. termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 178, comma quarto, c.g.c., termine che era venuto a scadenza il 17 febbraio 2026.
Il Collegio ha quindi stabilito che, ai fini della tempestività del gravame, non rileva il mero deposito dell’atto di appello presso la segreteria della Sezione, ma esclusivamente la sua notificazione alle controparti, quale atto che instaura il contraddittorio. Tale adempimento, essendo stato effettuato tardivamente, ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la conseguente decadenza dall’impugnazione.
Il Collegio ha, infine, escluso che la costituzione in giudizio delle parti appellate, avvenuta con memoria depositata nel giugno 2026, potesse determinare una sanatoria del vizio. Ha ribadito, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, che la perentorietà dei termini di cui all’art. 178 c.g.c. non ammette sanatorie, trattandosi di un’ipotesi di nullità-inesistenza della notificazione, insanabile ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c. L’appello è stato, pertanto, dichiarato inammissibile per tardività, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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