Inappellabilità per motivi di fatto in materia pensionistica e divieto di riesame (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 8 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, primo comma, cod. giust. contabile; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Le questioni medico-legali sono parificate dal legislatore a questioni di fatto e possono essere dedotte in appello solo per mancanza assoluta o mera apparenza di motivazione. Il vizio di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge unicamente quando si traduca in radicale assenza della motivazione, in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro logicamente incompatibili. È escluso che tale vizio possa consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte. Ne consegue l’inammissibilità del gravame che, sotto veste di censura motivazionale, richieda un riesame del merito medico-legale.

Il Fatto

Un docente, già dipendente di un istituto di istruzione superiore, chiedeva in primo grado l’accertamento del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, sostenendo di non essere in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Il rapporto di lavoro era stato risolto per inidoneità fisica non dipendente da causa di servizio, in conformità al verbale della Commissione medica di verifica che lo aveva dichiarato permanentemente non idoneo alle mansioni di appartenenza e al proficuo lavoro nell’amministrazione, ma non inabile a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995. Il ricorrente contestava il provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria e il verbale che ne costituiva il presupposto.

Il giudice di primo grado, demandato l’accertamento al Collegio medico legale, respingeva il ricorso sulla scorta del parere negativo dell’organo tecnico e in assenza di elementi probatori di segno contrario. Proponeva appello il soccombente, deducendo extrapetizione e ultrapetizione della sentenza, oltre alla sua nullità per apparente motivazione, e chiedendo una consulenza tecnica d’ufficio esterna sulla patologia respiratoria. L’INPS eccepiva l’inammissibilità del gravame perché vertente su questioni di fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione di appello muove dalla preliminare regolarizzazione della procura ad litem, intervenuta nei termini assegnati, e affronta poi il nodo dei limiti del gravame pensionistico. Richiama l’art. 170, primo comma, cod. giust. contabile, che ripropone il contenuto dell’art. 1, quinto comma, d.l. n. 453/1993, già vigente ratione temporis: l’appello è consentito per soli motivi di diritto, mentre dipendenza, classifica e aggravamento di infermità sono questioni di fatto.

Il Collegio si rifà a Sezioni riunite n. 10/QM/2000, che ha parificato a questioni di fatto, in tutti i loro aspetti, quelle relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, già oggetto di un procedimento amministrativo fortemente garantistico. Da tale impostazione deriva che simili questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione, per evitare che, attraverso la denuncia del difetto motivazionale, l’appellante ottenga surrettiziamente una pronuncia sul fatto.

Vengono quindi tracciati i criteri distintivi tra motivi di diritto e motivi di fatto: i primi investono la portata dispositiva della norma e il suo ambito applicativo; rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 84 del 2003, ha confermato che il legislatore, data la specificità della materia, ha ragionevolmente limitato l’appello ai soli motivi di diritto, ammettendo il controllo della motivazione solo sotto il profilo dell’esistenza, dell’assoluta omissione o della mera apparenza.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene che le censure dell’appellante, pur formalmente dirette contro l’idoneità motivazionale del provvedimento, mirino in realtà a contestare nel merito la decisione di rigetto. Quanto all’extrapetizione e all’ultrapetizione, l’appellante aveva integralmente avversato il parere della Commissione medica di verifica: tutte le patologie in esso indicate erano state compiutamente esaminate, non soltanto alcune, e il giudice territoriale aveva coerentemente motivato sulla scorta dell’elaborato peritale, integrato da un ulteriore chiarimento richiesto dopo le repliche del ricorrente.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’appello per i dedotti motivi, il rigetto dell’istanza istruttoria sul riscontro dei requisiti sanitari e l’esclusione dei presupposti per la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, quarto comma, cod. giust. contabile. La sentenza di primo grado è integralmente confermata, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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